L'8 marzo nasce nell'ambito del movimento socialista internazionale.
Nel 1907 Clara Zetkin (dirigente
del movimento operaio tedesco che nella prima guerra mondiale
fonderà la Lega
di Spartaco) organizza con Rosa Luxemburg (teorica marxista che fondò il partito socialista polacco e
il partito comunista tedesco) la prima conferenza internazionale
della donna.
Ma la data simbolo è, secondo la tradizione, legata all'incendio divampato
in una fabbrica tessile (Cottons) di New York nel 1908,
occupata nel corso di uno sciopero: 129 operaie morirono
bruciate vive.
Nel 1910 a Copenaghen, in occasione di un nuovo incontro
internazionale della donna si propone l’istituzione
di una GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, anche in ricordo
dei fatti di New York.
Recentemente è stato osservato che probabilmente questa ricostruzione dei fatti è imprecisa, forse perché in Europa si erano avute notizie sommarie sui fatti: pare infatti che negli archivi comunali e del FDNY non risultino documenti relativi ad un incendio di quelle proporzioni in tale periodo: probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che effettivamente a New York, ma nel 1911, vi fu un incendio in una fabbrica, a causa del quale morirono molte operaie e operai.
Successivamente la giornata comincia ad essere celebrata
in varie parti del mondo e anche in Italia durante e dopo
la prima guerra mondiale (1914-18). La tradizione, nel nostro
Paese, viene interrotta dal fascismo. La celebrazione riprende
durante la lotta di liberazione nazionale come giornata di
mobilitazione delle donne contro la guerra, l’occupazione
tedesca e per le rivendicazioni di diritti femminili. Nascono
i gruppi di difesa della donna collegati al CLN (Comitato
di Liberazione Nazionale) che daranno origine all’UDI (Unione
Donne Italiane).
Nel 1946 l’UDI prepara il primo 8 marzo nell’Italia
libera, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento
dei diritti economici, sociali e politici delle donne. Sceglie
la mimosa come
simbolo della giornata (entrambe, ora, troppo spesso ridotte
a gadget) per una semplice ragione: è uno
dei pochi fiori che fioriscono già in quel periodo.
La vera esplosione l'8 marzo l'avrà negli anni ’70.
Anni che segnano la collaborazione dei movimenti femminili (in
primo luogo l'UDI, col suo storico giornale Noi
donne, oggi peraltro molto cambiato) e femministi che,
tra l'altro, operano attivamente per la legge di parità,
per il diritto al divorzio e all’autonomia della donna
nel decidere l'eventualità di interrompere una gravidanza.
I due termini stanno a significare - molto schematicamente
- che i primi erano radicati nelle tradizionali lotte per l'emancipazione condotte
dal movimento operaio, e in cui prevalevano gli aspetti sociali:
orario di lavoro, diritto al voto, e poi, nel secondo dopoguerra,
parità salariale, servizi, diritti della persona;
le femministe - peraltro frazionate in molti gruppi, talvolta
in aspra polemica fra loro - partivano invece più
dagli aspetti sociologici, dalla condizione personale, dalla
critica a una società globalmente maschilista, e fortemente
sul piano culturale, psicologico, non solo da quello dei
rapporti economici o civili; arrivando poi nel corso degli
anni alle attuali elaborazioni più interessate al
tema della differenza e della ricchezza di genere riconducibile
alle donne.
La prima manifestazione femminista risale
al 1972 e si svolse a Roma. Ma il momento più
significativo la festa dell'8 marzo lo raggiunge nel 1980,
con una grande manifestazione unitaria in cui confluiscono
per la prima volta tutti i movimenti femminili e femministi.
L''8 marzo attraversa un secolo di storia particolarmente
denso e complesso: grandi rivoluzioni, sviluppo impetuoso
e ineguale, genocidi, tecnologie in continua evoluzione.
Un cammino lungo e faticoso per le donne di tanti paesi,
più
volte interrotto, ma che con grande tenacia è sempre
stato ripreso.
Nel 2001 la tragedia delle Torri Gemelle a New York e la
guerra in Afghanistan rimettono in campo i pericoli legati
ad una possibile restrizione di diritti e di libertà per
l'intero pianeta, ma, soprattutto per le donne e i bambini.
L'atto terroristico ha anche riportato all'attenzione il
dramma delle donne afgane, di quelle palestinesi e di tutte
quelle che nel mondo non godono dei diritti e
delle libertà. Safiya (la donna nigeriana
condannata alla lapidazione) è diventata il simbolo
di queste sofferenze.
Le
donne e le conquiste del dopoguerra in Italia
Diritto
di voto: Il 2 giugno 1946 l'Italia
va alle urne per il referendum istituzionale: per la
prima volta il voto viene esteso alle donne. In realtà per
la prima volta le donne hanno votato nel 1944, durante
la Repubblica partigiana della Carnia.
Parità salariale: Art. 37 della
Costituzione, regolato da una legge solo nel ’57
in applicazione di una convenzione internazionale del
BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide
l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di
lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini
e donne. Viene così sancita la parità formale
e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro.
Divorzio: 1970, approvazione
della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare
per l'abrogazione della legge.
Maternità: L. 1204 del 1971;
viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici
dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla
prima legge (L. 860 del 1950) sui diritti e le tutele
delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le
assenze per maternità, ore di allattamento e divieto
di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.
Asili nido: L. 1044 del 1971;
l'obiettivo è realizzare un servizio a supporto
delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne
la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita
dei figli. Inoltre si è
voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione
e allo sviluppo armonico della sua personalità.
Diritto di famiglia: 1975;
con la L. 151 viene varata la riforma che introduce la
parità
tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui
figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici
diritti e doveri e non più solo al padre.
Legge di parità (in materia di
lavoro): L. 903 del 1977; ha rappresentato
la più
importante svolta culturale nei confronti
delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna
lavoratrice al principio del diritto di parità nel
campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate
in materia di maternità
e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura
dei figli. Nel marzo 2000 la legge 53 sui "congedi parentali"
ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia
di assenza facoltativa.
Interruzione volontaria della gravidanza:
L. 194 del 1978 "Norme
per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza". La legge ha come
scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate,
oltre che contrastare l'aborto clandestino.
Legge pari
opportunità (Azioni positive): L. 125
del 1991: strumento in grado di intervenire
e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea
di uguali opportunità
uomo-donna nel lavoro. Ha rappresentato un importante passo
avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il
lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella
famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata.
Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L. 196
di modifica)
Imprenditoria
femminile: L. 215 del 1992;
(l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo:
il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da
donne) promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche
e imprenditoriali, favorisce la nascita di imprese composte
per il 60% da donne; le imprese sono tenute a mantenere
la prevalenza femminile nella società
per almeno cinque anni.
Violenza sessuale:
L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza
sessuale non è più un delitto contro la
morale, bensì contro la persona. Una legge di
civiltà
e dignità che rende giustizia alle donne e premia
il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla
sessualità
libera e condivisa.
Lavoro notturno: legge comunitaria del 1998 per
il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante
la maternità sino al compimento di un anno di
vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino
ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni.
Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato
alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con
la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno
per tutti i settori pubblici e privati.
Assegno di maternità per casalinghe
e disoccupate: L. 448 del 1999, prevede
un'indennità
di maternità per le donne che non lavorano, o che
svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con
la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle
cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.
Infortuni domestici: L. 493 del 1999,
contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico.
Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono
in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo
di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto
all'Assicurazione contro gli infortuni.
Congedi parentali: L. 53 dell'8 marzo 2000.
Questa legge armonizza i tempi di cura, di formazione
e di relazione (tempi delle città). Si tratta
di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette
di essere prerogativa delle madri dal punto di vista
legislativo e coinvolge anche i padri garantendo uguali
diritti e tutele. In controtendenza rispetto ai datori
di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti.
La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti
all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti
i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche
autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede
la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari.
Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente
l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi,
entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre,
verrà concesso un "bonus" di un altro
mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere
un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del
bambino entro cui si può fruire dei permessi per
malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo.
Banca del Tempo: è un'esperienza
che ha trovato una collocazione legislativa all'interno
della L. 53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita:
tra le iniziative più
utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale
anziché
denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle
con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione
le ore depositate sul proprio conto.
Tutela e sostegno della maternità e
della paternità: Testo unico (D.l.
n. 151 del 26 marzo 2001) delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita'.
Misure contro la violenza nelle relazioni
familiari"
(Legge n. 154 del 5 aprile 2001) che stabilisce tra l'altro
che il coniuge violento non solo può essere allontanato
dall'abitazione familiare, ma anche costretto a pagare gli
alimenti.
Flessibilità favorevoli alla
conciliazione fra il tempo di vita e quello di lavoro.
Decreto 15 maggio 2000: con l'approvazione delle modalità di
erogazione dei contributi (ex art 9, comma 2, della legge
8 marzo n. 53) si dispone la concessione di contributi
a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende
che applichino accordi contrattuali che prevedono flessibilità
favorevoli ai lavoratori ed alle lavoratrici.
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