8 marzo


L'8 marzo nasce nell'ambito del movimento socialista internazionale.
Nel 1907 Clara Zetkin (dirigente del movimento operaio tedesco che nella prima guerra mondiale fonderà la Lega di Spartaco) organizza con Rosa Luxemburg (teorica marxista che fondò il partito socialista polacco e il partito comunista tedesco) la prima conferenza internazionale della donna.
Ma la data simbolo è, secondo la tradizione, legata all'incendio divampato in una fabbrica tessile (Cottons) di New York nel 1908, occupata nel corso di uno sciopero: 129 operaie morirono bruciate vive.
Nel 1910 a Copenaghen, in occasione di un nuovo incontro internazionale della donna si propone l’istituzione di una GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, anche in ricordo dei fatti di New York.


Recentemente è stato osservato che probabilmente questa ricostruzione dei fatti è imprecisa, forse perché in Europa si erano avute notizie sommarie sui fatti: pare infatti che negli archivi comunali e del FDNY non risultino documenti relativi ad un incendio di quelle proporzioni in tale periodo: probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che effettivamente a New York, ma nel 1911, vi fu un incendio in una fabbrica, a causa del quale morirono molte operaie e operai.



Successivamente la giornata comincia ad essere celebrata in varie parti del mondo e anche in Italia durante e dopo la prima guerra mondiale (1914-18). La tradizione, nel nostro Paese, viene interrotta dal fascismo. La celebrazione riprende durante la lotta di liberazione nazionale come giornata di mobilitazione delle donne contro la guerra, l’occupazione tedesca e per le rivendicazioni di diritti femminili. Nascono i gruppi di difesa della donna collegati al CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) che daranno origine all’UDI (Unione Donne Italiane).

Nel 1946 l’UDI prepara il primo 8 marzo nell’Italia libera, proponendo di farne una giornata per il riconoscimento dei diritti economici, sociali e politici delle donne. Sceglie la mimosa come simbolo della giornata (entrambe, ora, troppo spesso ridotte a gadget) per una semplice ragione: è uno dei pochi fiori che fioriscono già in quel periodo.


La vera esplosione l'8 marzo l'avrà negli anni ’70. Anni che segnano la collaborazione dei movimenti femminili (in primo luogo l'UDI, col suo storico giornale Noi donne, oggi peraltro molto cambiato) e femministi che, tra l'altro, operano attivamente per la legge di parità, per il diritto al divorzio e all’autonomia della donna nel decidere l'eventualità di interrompere una gravidanza.
I due termini stanno a significare - molto schematicamente - che i primi erano radicati nelle tradizionali lotte per l'emancipazione condotte dal movimento operaio, e in cui prevalevano gli aspetti sociali: orario di lavoro, diritto al voto, e poi, nel secondo dopoguerra, parità salariale, servizi, diritti della persona; le femministe - peraltro frazionate in molti gruppi, talvolta in aspra polemica fra loro - partivano invece più dagli aspetti sociologici, dalla condizione personale, dalla critica a una società globalmente maschilista, e fortemente sul piano culturale, psicologico, non solo da quello dei rapporti economici o civili; arrivando poi nel corso degli anni alle attuali elaborazioni più interessate al tema della differenza e della ricchezza di genere riconducibile alle donne.

La prima manifestazione femminista risale al 1972 e si svolse a Roma. Ma il momento più significativo la festa dell'8 marzo lo raggiunge nel 1980, con una grande manifestazione unitaria in cui confluiscono per la prima volta tutti i movimenti femminili e femministi.
L''8 marzo attraversa un secolo di storia particolarmente denso e complesso: grandi rivoluzioni, sviluppo impetuoso e ineguale, genocidi, tecnologie in continua evoluzione.
Un cammino lungo e faticoso per le donne di tanti paesi, più volte interrotto, ma che con grande tenacia è sempre stato ripreso.


Nel 2001 la tragedia delle Torri Gemelle a New York e la guerra in Afghanistan rimettono in campo i pericoli legati ad una possibile restrizione di diritti e di libertà per l'intero pianeta, ma, soprattutto per le donne e i bambini. L'atto terroristico ha anche riportato all'attenzione il dramma delle donne afgane, di quelle palestinesi e di tutte quelle che nel mondo non godono dei diritti e delle libertà. Safiya (la donna nigeriana condannata alla lapidazione) è diventata il simbolo di queste sofferenze.

Le donne e le conquiste del dopoguerra in Italia

Diritto di voto: Il 2 giugno 1946 l'Italia va alle urne per il referendum istituzionale: per la prima volta il voto viene esteso alle donne. In realtà per la prima volta le donne hanno votato nel 1944, durante la Repubblica partigiana della Carnia.

Parità salariale: Art. 37 della Costituzione, regolato da una legge solo nel ’57 in applicazione di una convenzione internazionale del BIT. Con un accordo interconfederale del 1960 si decide l'eliminazione dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle tabelle remunerative differenti per uomini e donne. Viene così sancita la parità formale e sostanziale tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Divorzio: 1970, approvazione della legge sul divorzio. 12 maggio 1974: vittoria del No al referendum popolare per l'abrogazione della legge.

Maternità: L. 1204 del 1971; viene estesa la tutela della maternità alle lavoratrici dipendenti. Amplia ed estende i diritti introdotti dalla prima legge (L. 860 del 1950) sui diritti e le tutele delle lavoratrici, che definisce per la prima volta le assenze per maternità, ore di allattamento e divieto di licenziamento entro il primo anno di vita del bambino.

Asili nido: L. 1044 del 1971; l'obiettivo è realizzare un servizio a supporto delle famiglie e soprattutto delle donne, onde favorirne la permanenza nel mondo del lavoro anche dopo la nascita dei figli. Inoltre si è voluto affermare il diritto del bambino alla socializzazione e allo sviluppo armonico della sua personalità.

Diritto di famiglia: 1975; con la L. 151 viene varata la riforma che introduce la parità tra uomini e donne nell'ambito familiare: la potestà sui figli, infatti, spetta a entrambi i coniugi che hanno identici diritti e doveri e non più solo al padre.

Legge di parità (in materia di lavoro): L. 903 del 1977; ha rappresentato la più importante svolta culturale nei confronti delle donne. Si passa dal concetto di tutela per la donna lavoratrice al principio del diritto di parità nel campo del lavoro. Vengono introdotte norme più avanzate in materia di maternità e primi elementi di condivisione fra i genitori nella cura dei figli. Nel marzo 2000 la legge 53 sui "congedi parentali" ha recepito i nuovi diritti di paternità in materia di assenza facoltativa.

Interruzione volontaria della gravidanza: L. 194 del 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La legge ha come scopo principale la prevenzione delle gravidanze indesiderate, oltre che contrastare l'aborto clandestino.

Legge pari opportunità (Azioni positive): L. 125 del 1991: strumento in grado di intervenire e rimuovere le discriminazioni e far avanzare l’idea di uguali opportunità uomo-donna nel lavoro. Ha rappresentato un importante passo avanti per rendere visibile e valorizzare la presenza e il lavoro delle donne nella società, nel lavoro e nella famiglia. Purtroppo resta ancora sostanzialmente inapplicata. Oltre 400 i progetti approvati in 8 anni. (Nel 2000 L. 196 di modifica)

Imprenditoria femminile: L. 215 del 1992; (l'imprenditoria femminile è in forte sviluppo: il 35% delle nuove imprese giovanili sono guidate da donne) promuove l'uguaglianza sostanziale, pari opportunità economiche e imprenditoriali, favorisce la nascita di imprese composte per il 60% da donne; le imprese sono tenute a mantenere la prevalenza femminile nella società per almeno cinque anni.

Violenza sessuale: L. 866 del 1996; stabilisce che la violenza sessuale non è più un delitto contro la morale, bensì contro la persona. Una legge di civiltà e dignità che rende giustizia alle donne e premia il lungo e sofferto cammino per affermare il diritto alla sessualità libera e condivisa.

Lavoro notturno: legge comunitaria del 1998 per il divieto assoluto delle donne al lavoro notturno durante la maternità sino al compimento di un anno di vita del bambino e il non obbligo fino a che il bambino ha 3 anni, nel caso di genitore unico, fino a 12 anni. Con la legge 903 del '77 il lavoro notturno era vietato alle sole dipendenti delle imprese manifatturiere. Con la legge varata nel '98, si regolamenta il lavoro notturno per tutti i settori pubblici e privati.

Assegno di maternità per casalinghe e disoccupate: L. 448 del 1999, prevede un'indennità di maternità per le donne che non lavorano, o che svolgono il cosiddetto "lavoro familiare". Con la Finanziaria del 2000 questo diritto viene esteso alle cittadine dell'Ue ed extracomunitarie con carta di soggiorno.

Infortuni domestici: L. 493 del 1999, contiene il riconoscimento del lavoro in ambito domestico. Le persone comprese tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il lavoro domestico, hanno diritto all'Assicurazione contro gli infortuni.

Congedi parentali: L. 53 dell'8 marzo 2000. Questa legge armonizza i tempi di cura, di formazione e di relazione (tempi delle città). Si tratta di una grande conquista sociale: la cura dei figli smette di essere prerogativa delle madri dal punto di vista legislativo e coinvolge anche i padri garantendo uguali diritti e tutele. In controtendenza rispetto ai datori di lavoro che invocano riduzioni di salari e di diritti.

La normativa punta a una maggiore condivisione dei compiti all'interno del nucleo familiare. Si applica a tutti i lavoratori, uomini e donne, pubblici e privati, anche autonomi, apprendisti e soci di cooperative. Prevede la parità tra genitori naturali e adottivi o affidatari. Sia la madre che il padre potranno chiedere anche contemporaneamente l’aspettativa di 6 mesi fino un massimo di 10 mesi, entro gli 8 anni di vita del bambino. Al padre, inoltre, verrà concesso un "bonus" di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi. L'età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai 3 agli 8 anni del piccolo.

Banca del Tempo: è un'esperienza che ha trovato una collocazione legislativa all'interno della L. 53 (Congedi parentali). Coniugare lavoro e vita: tra le iniziative più utili c'è, infatti, la Banca del tempo, nella quale anziché denaro si depositano ore. Ore di attività per scambiarle con altri "correntisti" decisi a mettere a disposizione le ore depositate sul proprio conto.

Tutela e sostegno della maternità e della paternità: Testo unico (D.l. n. 151 del 26 marzo 2001) delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'.

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" (Legge n. 154 del 5 aprile 2001) che stabilisce tra l'altro che il coniuge violento non solo può essere allontanato dall'abitazione familiare, ma anche costretto a pagare gli alimenti.

Flessibilità favorevoli alla conciliazione fra il tempo di vita e quello di lavoro. Decreto 15 maggio 2000: con l'approvazione delle modalità di erogazione dei contributi (ex art 9, comma 2, della legge 8 marzo n. 53) si dispone la concessione di contributi a carico del Fondo per l'occupazione, in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono flessibilità favorevoli ai lavoratori ed alle lavoratrici.