|
Statuto
dei lavoratori
Titolo I - Della libertà e dignità del
lavoratore
|
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
ART.
1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali
e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano
la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero,
nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della
presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari
giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni
o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio
aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza
sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti
ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare
giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato
del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal
servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da
parte del prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto
alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi.
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti.
Per
gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano
alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo,
in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità
di uso degli impianti suddetti.
Contro
i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti
secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla
idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente.
Il
controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il
datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità
fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti
specializzati di diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo.
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini
della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità
degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In
tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto
a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro,
che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza
del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi
di selezione automatica riferiti alla collettività o
a gruppi di lavoratori.
Le
ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali,
nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo
comma del presente articolo, le relative modalità debbono
essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro,
provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro
i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali
o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati
dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni
in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo
accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia
è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano
.
Il
datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa .
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604
, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino
mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa
non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e
dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In
ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro
e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato
dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora
il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito
rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante
in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione del giudizio.
Non
può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee
a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART.
10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi
giornalieri retribuiti.
Il
datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
ART.
11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse
nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
Le
rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art.
19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva .
ART.
12. - Istituti di patronato.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento
dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno
diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività
all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
ART.
13. - Mansioni del lavoratore.
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione
a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non
per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni
patto contrario è nullo.
|