LEGGE 236/93 INTERVENTI URGENTI
A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 1 (Fondo per l'occupazione)

Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con D.P.C.M. 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:

nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

[1 bis] Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma i si tiene altresì conto:

della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale e di deindustrializzazione;

della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

[2] Le misure di cui al comma primo, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli artt. 8, 20 e 25, comma nono, della legge 23 luglio 1991, n. 223 1, ed all'art. 8, comma nono, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

[3] Alle misure di cui al comma secondo possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma primo. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma quinto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

[4] Gli interventi previsti dal comma secondo sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1 comma primo lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

[5] Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge il marzo 1988. n. 67 i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma terzo, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma secondo, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma settimo e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma terzo comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

[6]Per le finalità di cui al comma primo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società cooperative o consorzi pubblici e privati di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma primo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 diretti all'incremento dell'occupazione per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

[7] Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma ottavo, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

[7bis]I contributi che verranno erogati dalla Cee per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

[8](omissis).

Art. 1 bis (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi)

[1] Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma settimo, non superiore al 10 per cento, èriservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo della manutenzione di opere civili ed industriali, nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 5 febbraio 1992. n. 104, e agli anziani non autosufficienti.

[2]Le finalità di cui al comma primo, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domicliari e di aiuto personale alle persone handicappate in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma quarto, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge li agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.

[3] I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma primo, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Art. 1 ter (Fondo per lo sviluppo)

[1]Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche, in relazione ai connessi effetti occupazionali, è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito Fondo per lo svilùppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi per l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

[2] I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma primo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'art. 1, comma primo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[3] Per la realizzazione degli interventi di cui al comma primo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può avvalersi delle società di promozione industriale partecipate dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero da enti di gestione disciolti, nonché dalla GEPI S.p.A.

[4] Gli interventi a valere sul Fondo di cui al comma primo sono determinati sulla base dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

[5] Le disponibilità del Fondo di cui al comma primo possono essere utilizzate, nei limiti delle quote indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma secondo, per l'erogazione, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni.

[6](omissis).

Art. 2 (Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione)

[1]Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma quarto del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[2]I rientri per capitali ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma primo e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Per il solo anno 1993 i restanti 15 miliardi sono conferiti al Fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con D.Lgs. C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, congiuntamente ai rientri per capitale ed interessi, nel limite di lire 25 miliardi, relativi ai finanziamenti accordati a valere sul predetto Fondo istituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 492

[3] I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma primo, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

[3bis] Si applicano alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

[3ter] Il comma primo dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è sostituito dal seguente :
(omissis)

[4] e [5] Soppressi.

[6] Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 6 del D.L. 1° aprile 1989, n. 1206, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 5, commi primo e secondo, del medesimo decreto-legge.

[7] Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'art. 2, comma secondo, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

[8]Gli interventi di cui al comma settimo, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

[9]Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 9, nonché il Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

[9bis] Un programma analogo a quello di cui al comma nono è presentato dalle regioni Emilia Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a 3 miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli artt. 1 e 9.

Artt. 2bis e 3 (omissis).

Art. 4 (Norme in materia di politica dell'impiego)

[1] Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'art. 6, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 6042, come sostituito dall'art. 2, comma secondo, della legge li maggio 1990, n. 108. Possono essere altresì iscritti i lavoratori licenziati per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

[2] I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso art. 7, commi primo e secondo, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

[3]Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensione dal lavoro in atto ai sensi dell'art. i della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dall'intervento, sono concessi i benefici di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 2, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'art. 20, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da "nonché quelli" a "d'integrazione salariale".

[4] All'art. 6, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: (omissis).

[5] (omissis).

[6]I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 5, comma settimo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal D.P.C.M. 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

[7](omissis).

[7bis]I progetti socialmente utili di cui al D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, possono essere svolti anche con il ricorso ai lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. I progetti socialmente utili debbono comunque essere inerenti a progetti approvati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

da [8] a [11] (omissis).

[11bis] I datori di lavoro che, per effetto della trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, devono procedere alla copertura delle aliquote d'obbligo previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente al predetto obbligo. L'autorizzazione è rilasciata, a domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tenendo conto dell'esigenza di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle aliquote con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, secondo modalità determinate con decreto del Ministro stesso. I datori di lavoro, per i quali si è già verificata la trasformazione, devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli altri datori di lavoro interessati devono presentare la domanda entro sei mesi dalla data della trasformazione della loro natura giuridica.

[11ter] (omissis).

Art. 4bis (omissis


Art. 5 (Contratti di solidarietà)

[1]La riduzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 7262 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma quinto del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

[2]I datori di lavoro che stipulino accordi ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n, 863, con una riduzione dell'orario superiore al 20 per cento, beneficiano di una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 e al 40 per cento. La presente disposizione trova applicazione con riferimento alla contribuzione dovuta a decorrere dal 10 marzo 1993 e fino alla data di scadenza del contratto di solidarietà e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

[3] Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'art. 1, comma nono, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

[4] L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto per i contratti di solidarietà stipulati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, è elevato, per un periodo massimo di due anni, alla misura del 75 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario e per lo stesso periodo all'impresa è corrisposto, mediante rate trimestrali, un contributo pari ad un quarto del monte retributivo da essa non dovuto a seguito della predetta riduzione.

[5] Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

[6]Ai fini di cui al comma quinto, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'art. 4, comma quindicesimo della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

[7] Le disposizioni di cui al comma quinto si applicano anche a tutte le imprese alberghiere, nonché alle aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

[8] Le disposizioni di cui al comma quinto trovano applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16 dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non superiore a quella corrispondente alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori.

[9] Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'art. 19, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

[10]Nel contratto di solidarietà vengono determinate anche le modalità attraverso le quali l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto determinato dal medesimo contratto.

[11]Per i contratti di solidarietà già stipulati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove le parti non provvedano a disciplinare la materia di cui al comma decimo, può provvedervi, su richiesta dell'impresa, l'ispettorato del lavoro territorialmente competente.

[12]Il maggior lavoro prestato ai sensi del comma decimo comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale ovvero del contributo previsto dal comma quinto.

[13] (omissis).

[13bis] (Associazioni sindacali nella provincia di Bolzano)

[1] Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui all'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58 1, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confede razioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 6 (Misure per la tutela del reddito)

[1] Sino al 31dicembre 1995 in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

[2]Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di cui al comma primo dell'art. 10 e al comma secondo dell'art. il della legge 23luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

[3] Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 i, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

[4] I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

[5] Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

[5bis] AlI'art. 5, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : (omissis)

[5ter]Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avvalendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

[5quater] Le sezioni circoscrizionali e le agenzie regionali di cui al comma 5ter, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

[5quinquies] Entro il 31 gennaio 1995 gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e al CNEL.

[6]L'art. 22 comma ottavo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

[7] A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

[8]Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli artt. 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

[8bis] e [8ter] (omissis).

[9] I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, comma secondo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del D.L. 21febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma sesto del richiamato art. 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

[10]Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'art. 7, commi quinto, sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi sesto e settimo l'applicazione dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88.

[l0bis]La determinazione dei requisiti di età di cui all'art. 7, commi sesto e settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 2

[11]soppresso.

[12] I lavoratori di cui all'art. 22, comma settimo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

[13] I lavoratori di cui all'art. 22, comma ottavo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

[14] (omissis).

[15]Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 del D.L. 21giugno 1993 n. 199, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo, nel ]imite comunque non superiore a 800 unità di personale dipendente da aziende pubbliche e private.

[15bis] e [15ter] (omissis).

[16]I lavoratori di cui al comma quindicesimo, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'art. 7 della legge medesima.

[17](omissis).

[17bis]All'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 4. sono aggiunti i seguenti: (omissis

[17ter](omissis).

Art. 7 (Norme in materia di cassa integrazione guadagni)

[1] e [1bis] (omissis)

[2]Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 15, comma cinquantaduesimo, della legge il marzo 1988, n. 67, per "nuove assunzioni" sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla Gepi S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma cinquantaduesimo.

[3] Le disposizioni di cui agli artt. 35 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

[4]Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate 6,

da [5] a [6sexies] (omissis).

[7]Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma terzo dell'art. 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza. Fino al 31 dicembre 1994 le disposizioni del presente comma si applicano alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

[8] All'art. 3, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da "di omologazione" sino alle parole "dei beni" sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: "Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento".

[9] e [10] (omissis).

[l0bis] All'art. 17, comma sesto, della legge 27 febbraio 1985, n. 492, dopo le parole: "cooperative costituite" sono inserite le seguenti "o che abbiano iniziato l'attività".

[10ter] (omissis).

Art. 8 (Norme in materia di licenziamenti collettivi

[1]Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'art. 24, il comma terzo è sostituito dal seguente: (omissis).

[2] Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

[3] Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

[4] La disposizione di cui all'art. 24, comma primo, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'art. 4, comma nono, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo art. 4, comma nono.

[4bis] Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 5, i requisiti di cui agli artt. 16, comma primo, e 7, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223 5, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in lire 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in lire 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma nono, del presente decreto.

[5] Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'art. 1, comma nono, della legge 23luglio 1991, n. 223.

[6] Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma quinto, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma quinto, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma quarto dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione.

[7] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma quinto, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

[8] Le disposizioni di cui al comma terzo dell'art. 4 ed al comma quarto dell'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che il mancato versamento delle mensilità alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo art. 4 e la perdita da parte dei lavoratori interessati, del diritto a percepire l'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.




LA NORMATIVA SUL LAVORO
LEGGE 236/93 "INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE"





Art. 9 (Interventi di formazione professionale)

[1]Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma quinto.

[2] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

[3] Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di: interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale, quale che sia il loro inquadramento professionale, dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma secondo, della legge 14 febbraio 1987, n. 40; interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale; interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a liveflo aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero previdenza sociale, d'intesa con le regioni, Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa. Tale clausola limitativa non viene applicata ai dipendenti degli enti di formazione professionale di cui sopra gravando l'onere finanziario della retribuzione sugli organismi pubblici che possono accedere ai fondi comunitari.

[3bis] Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome approvano i progetti di intervento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili. La partecipazione a tale attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'attestazione si ritiene rilasciata. I soggetti di cui al comma terzo hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

[4] Le attività di cui ai commi primo, secondo, terzo e 3bis gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma quinto, nonché, per gli interventi diretti ai dipendenti degli enti di formazione professionale, sulla disponibilità di cui al D.L. 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 4922,

[5] A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta ne ll'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 8451, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo.

[6] All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli artt. 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'art. i della legge 14 febbraio 1987, n. 40, provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma quinto.

[7] Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma quinto, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma quinto in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

[8] Per formulare il parere di cui al comma settimo, nonché quelli di cui all'art. 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 8451, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

[9] Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma quinto sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ~, e successive modificazioni e integrazioni.

[10] Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma quinto.

[11] Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

[12] Sono abrogate le disposizioni contenute negli artt. 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'art. 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

[13] Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'art. 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

[14]Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le università, i provveditorati agli studi, le istituzioni scolastiche pubbliche, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente e per suo tramite alla commissione regionale per l'impiego e alla regione, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

[15] I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma quattordicesimo non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

[16] I rapporti di cui al comma quindicesimo interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a due mesi, da maturare in settori operativi diversi, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività. I predetti limiti temporali non si applicano agli utenti appartenenti alle categorie protette, portatori di handicap;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo iter, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati, garantendo comunque la presenza di un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività;

b-bis) per gli utenti forniti di diploma di istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione, mediante esperienze pratiche previste nei relativi piani di studio, da effettuare presso aziende; i corsi sono istituiti sulla base di convenzioni o accordi tra l'amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni interessate, anche in relazione alle proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive a livello nazionale e degli ordini professionali; i rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolati da specifiche convenzioni; mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

[17] Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti compresa l'individuazione del tutor, delle sue caratteristiche e degli oneri economici per l'eventuale retribuzione ditale figura professionale, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

[18] Le disposizioni dei commi quindicesimo, sedicesimo, e diciassettesimo specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

Art. 9bis (Lavoratori stagionali)

[1] Il comma secondo dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente: (omissis)

[2] Nei casi di avviamento al lavoro dei lavoratori di cui al comma primo del presente articolo, le assunzioni effettuate non concorrono a determinare la quota di riserva prevista dall'art. 25, comma primo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 9ter, 9quater e 10 (omissis).

Art. 11 (Entrata in vigore)

[1] Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

[2] Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.