Legge 13 maggio 1978,
n. 180
Accertamenti e trattamenti
sanitari volontari e obbligatori (1)
Art. 1
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente
previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto
della dignità della persona e dei diritti civili e politici
garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico
dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai
presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza,
nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto
ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui
ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative
rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte
di chi vi è obbligato.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti
con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria
locale, su proposta motivata di un medico.
Art. 2
Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia
mentale.
Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono
essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie
mentali.
Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento
sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano
prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano
alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici,
se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare
tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo
1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e
deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente
comma.
Art. 3
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale.
Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata
di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di
cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato,
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni
e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato
a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione
al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la
cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto
dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo,
ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune.
Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato
nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data
comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente,
tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi
oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento,
il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo
6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata
al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione
al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti
di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare
al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di
degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo
del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento
stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta
i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare
e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto
comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto
del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti
di ufficio.
Art. 4
Revoca e modifica del provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca
o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto
o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulla richiesta di revoca o di modifica il sindaco decide entro
dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati
con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
Art. 5
Tutela giurisdizionale.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale
competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza
del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3, il sindaco
può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida
del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona
munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle
parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato
alle parti nonché al pubblico ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha
disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede
entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, dopo aver assunto informazioni e raccolte le prove
disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta
di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6
Modalità relative agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi
alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presìdi
psichiatrici extra ospedalieri.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i trattamenti
sanitari per malattie mentali che comportino la necessità di
degenza ospedaliera e che siano a carico dello Stato o di enti
e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quanto disposto
dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai
successivi commi.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
con riferimento agli ambiti territoriali previsti dal secondo
e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali
nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, devono essere istituiti specifici servizi psichiatrici
di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo
- che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i
servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non
devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a
15 - al fine di garantire la continuità dell'intervento
sanitario a tutela della salute mentale sono organicamente e
funzionalmente collegati, in forma dipartimentale con gli altri
servizi e presìdi psichiatrici esistenti nel territorio.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano
le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti
prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sanitari
obbligatori e volontari in regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province possono
stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni
ai sensi del successivo articolo 7.
Art. 7
Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia
di assistenza ospedaliera psichiatrica.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni
amministrative concernenti la assistenza psichiatrica in condizioni
di degenza ospedaliera, già esercitate dalle province,
sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni
ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli articoli 12 e 13
del decreto-legge 8 luglio 1974, numero 264, convertito con modificazioni
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri
per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre
1978 le disposizioni vigenti in ordine alla competenza della
spesa.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni
esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le
funzioni che svolgono nei confronti degli altri ospedali.
Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria,
e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano
ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione
degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante
i servizi psichiatrici e di igiene mentale.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano
e coordinano l'organizzazione dei presìdi e dei servizi
psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie
operanti nel territorio e attuano il graduale superamento degli
ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture
esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative
non possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni
provinciali.
È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici,
utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali
generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come
tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.
Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle amministrazioni provinciali
o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito con modificazioni
nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.
Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali,
di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali
psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici extra
ospedalieri.
I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture
di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi
ad uno schema tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della sanità di intesa con le regioni e l'Unione delle
province di Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi
del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative.
Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro
il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma
dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli
istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del
personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale
saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra
il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici
e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici
e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico delle corrispondenti categorie del personale degli
enti ospedalieri (2).
Art. 8
Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici.
Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli infermi
ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata
in vigore della legge stessa.
Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, con singole relazioni
motivate, comunica al sindaco dei rispettivi comuni di residenza,
i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento
del trattamento sanitario obbligatorio presso la stessa struttura
di ricovero, indicando la durata presumibile del trattamento
stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto
agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.
Il sindaco dispone il provvedimento di trattamento sanitario
obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera secondo le
norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunicazione
al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti
di cui all'articolo 3.
L'omissione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti determina
la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura,
salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave,
il reato di omissione di atti di ufficio.
Tenuto conto di quanto previsto al quinto comma dell'articolo
7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente
coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9
Attribuzioni del personale medico degli ospedali psichiatrici.
Le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari,
degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono
quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969,
n. 128.
Art. 10
Modifiche al codice penale.
Nella rubrica del libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo
6 del codice penale sono soppresse le parole: "di alienati di
mente".
Nella rubrica dell'articolo 716 del codice penale sono soppresse
le parole: "di infermi di mente o".
Nello stesso articolo sono soppresse le parole: "a uno stabilimento
di cura o".
Art. 11
Norme finali.
Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio
1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e
successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli
articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo
2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per
la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di
entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale.
Fino a quando non si provvederà a modificare, coordinare
e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia
di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive,
ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in
materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle
autorità militari, dei medici di porto, di aeroporto e
di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(1) Vedi, ora, gli artt. 64 e segg., L. 23 dicembre 1978,
n. 833.
(2) Vedi, ora, l'art. 64, L. 23 dicembre 1978, n. 833. |