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      COSTITUZIONE 
        della REPUBBLICA ITALIANA 
       
              DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
       
        I 
        Con l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello 
        Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume 
        il titolo. 
        II 
        Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti 
        tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti 
        delle due Camere. 
        III 
        Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, 
        con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea 
        Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e 
        che:  
        sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; 
         
        hanno fatto parte del disciolto Senato;  
        hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;  
        sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati 
        del 9 novembre 1926;  
        hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in 
        seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello 
        Stato. 
        Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della 
        Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della 
        Consulta Nazionale. 
        Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima 
        della firma del decreto di nomina. L’accettazione della candidatura 
        alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. 
        IV 
        Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione 
        a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base 
        alla sua popolazione. 
        V 
        La disposizione dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne 
        i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni 
        di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere. 
        VI 
        Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede 
        alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, 
        salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e 
        dei tribunali militari. 
        Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento 
        del Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111. 
        VII 
        Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario 
        in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le 
        norme dell’ordinamento vigente. 
        Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione 
        delle controversie indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme 
        e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della 
        Costituzione. 
        VIII 
        Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni 
        provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della 
        Costituzione. 
        Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione 
        il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando 
        non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni 
        amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni 
        le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino 
        loro l’esercizio. 
        Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari 
        e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia 
        reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici 
        le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio 
        personale da quello dello Stato e degli enti locali. 
        IX 
        La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, 
        adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza 
        legislativa attribuita alle Regioni. 
        X 
        Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si 
        applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte 
        seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità 
        con l’art. 6. 
        XI 
        Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si 
        possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione 
        dell’elenco di cui all’art. 131, anche senza il concorso delle 
        condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo rimanendo 
        tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni interessate. 
        XII 
È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto 
        partito fascista. 
        In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre 
        un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni 
        temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili 
        del regime fascista. 
        XIII 
        I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, 
        delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. 
        I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che 
        siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. 
        XIV 
        I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 
        I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come 
        parte del nome. 
        L’Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e 
        funziona nei modi stabiliti dalla legge. 
        La legge regola la soppressione della Consulta araldica. 
        XV 
        Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito 
        in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, 
        sull’ordinamento provvisorio dello Stato. 
        XVI 
        Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede 
        alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali 
        che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate. 
        XVII 
        L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente 
        per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione 
        del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla 
        legge per la stampa. 
        Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente 
        può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare 
        nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e 
        secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 
        marzo 1946, n. 98. 
        In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle 
        legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, 
        con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. 
        I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta 
        di risposta scritta. 
        L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del 
        presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta 
        motivata del Governo o di almeno duecento deputati. 
        XVIII 
        La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello 
        Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea 
        Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. 
        Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di 
        ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 
        1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. 
        La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
        nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. 
        La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale 
      della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. 
       
          Data a Roma, addì 27 dicembre 1947 
        ENRICO DE NICOLA 
         
        Controfirmano: 
        Il Presidente dell’Assemblea Costituente: 
        UMBERTO TERRACINI 
        Il Presidente del Consiglio dei Ministri: 
        ALCIDE DE GASPERI 
         
    Visto: il Guardasigilli GRASSI 
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