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Giovanni Claudio Fava
La CIA e l'Europa |
PARLAMENTO EUROPEO
Commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA
per il trasporto e la detenzione illegali di persone
Relatore: Giovanni Claudio Fava (2006-7)
Il Parlamento europeo,
– vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri,
– vista la sua decisione del 18 gennaio 2006 sulla costituzione di una commissione temporanea sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegale di prigionieri,
– vista la risoluzione del 6 luglio 2006 sul presunto uso dei paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di prigionieri sulla relazione intermedia della commissione temporanea,
– viste le delegazioni che la sua commissione temporanea ha inviato nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, negli Stati Uniti, in Germania, nel Regno Unito, in Romania, in Polonia e in Portogallo,
– viste le centotrenta audizioni che la sua commissione temporanea ha svolto come minimo nel quadro delle sue riunioni, delegazioni e colloqui confidenziali,
– visti tutti i contributi scritti ricevuti dalla sua commissione temporanea o ai quali essa ha avuto accesso, in particolare i documenti confidenziali che le sono stati trasmessi (in particolare dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) e dal governo tedesco) o che essa ha ottenuto da varie fonti,
– vista la sua risoluzione del 30 novembre 2006 sui progressi compiuti dall'UE nella creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (articoli 2 e 39 del trattato UE), e in particolare il paragrafo 3,
– vista la sua risoluzione del 13 giugno 2006 sulla situazione dei prigionieri detenuti a Guantanamo,
– visto l'articolo 175 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione temporanea sul presunto utilizzo di paesi europei da parte della CIA per il trasporto e la detenzione illegali di persone (A6‑0020/2007),
A. considerando che nella sua risoluzione del 6 luglio 2006 il Parlamento ha deciso che "la commissione temporanea proseguirà i suoi lavori per la durata restante del mandato regolamentare di dodici mesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 175 del suo regolamento relative ad un eventuale prolungamento",
B. considerando che adottando la sua risoluzione del 22 novembre 1990 sulla questione Gladio aveva già messo in evidenza, più di sedici anni fa, l'esistenza di attività clandestine che coinvolgevano i servizi segreti e organizzazioni militari sottratti a qualsiasi adeguato controllo democratico,
C. considerando che gli Stati membri non possono sottrarsi agli obblighi che loro incombono in virtù del diritto della Comunità europea e del diritto internazionale consentendo ai servizi segreti di altri paesi, soggetti a disposizioni giuridiche meno severe, di operare sul loro territorio; considerando inoltre che l’attività svolta dai servizi segreti è conforme ai diritti fondamentali solo qualora esistano disposizioni adeguate che ne garantiscano il controllo,
D. considerando che il principio dell'inviolabilità della dignità umana è sancito dal diritto internazionale in materia di diritti umani, segnatamente nel preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nel preambolo nonché nell’articolo 10 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, e considerando che detto principio è garantito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; considerando che questo principio figura nelle costituzioni della maggior parte degli Stati membri nonché all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e considerando che il principio in parola non deve essere compromesso, neanche ai fini della sicurezza, né in tempo di pace né in guerra,
E. considerando che il principio dell' inviolabilità della dignità umana è alla base di ogni altro diritto fondamentale garantito dagli strumenti internazionali, europei e nazionali in materia di diritti umani, in particolare il diritto alla vita, il diritto alla libertà dalla tortura e da pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione in caso di allontanamento, espulsione o estradizione e il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale,
F. considerando che la consegna straordinaria e la detenzione segreta comportano molteplici violazioni dei diritti umani, in particolare violazioni del diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà dalla tortura e da trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del diritto ad un ricorso effettivo e nei casi estremi del diritto alla vita; considerando che in taluni casi, quando la consegna porta alla detenzione segreta, essa costituisce una scomparsa forzata,
G. considerando che la proibizione della tortura è una norma imperativa del diritto internazionale (jus cogens) a cui non è possibile derogare e l'obbligo di proteggere dalla tortura, di indagare in proposito e di condannarla è un obbligo di tutti gli Stati (erga omnes), come sancito dall’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dall'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, dall’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ECHR) e relativa giurisprudenza, dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali e dalle costituzioni e legislazioni nazionali; considerando che convenzioni e protocolli specifici concernenti la tortura e i meccanismi di controllo adottati a livello europeo e internazionale dimostrano l’importanza attribuita dalla comunità internazionale a questa norma inviolabile; considerando che l’uso di garanzie diplomatiche è incompatibile con tale obbligo,
H. considerando che nelle democrazie in cui è intrinseco il rispetto per lo Stato di diritto, la lotta al terrorismo non può essere vinta sacrificando o limitando proprio i principi che il terrorismo cerca di distruggere, in particolare non deve mai essere compromessa la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; considerando che il terrorismo può e deve essere combattuto con mezzi legali e deve essere sconfitto nel rispetto del diritto nazionale e internazionale,
I. considerando che la strategia di contrasto al terrorismo attuata dall'Amministrazione degli Stati Uniti si è avvalsa di strumenti pervasivi per il controllo di dati sensibili dei cittadini europei, come l'accordo sulle schede nominative dei passeggeri (PNR) e il controllo dei dati bancari tramite Swift,
J. considerando che il 6 settembre 2006 il Presidente statunitense George W. Bush confermava che la Central Intelligence Agency, la CIA, gestisce un programma di detenzione segreta al di fuori degli Stati Uniti,
K. considerando che il Presidente statunitense George W. Bush ha dichiarato che le informazioni vitali ottenute con il programma di consegne straordinarie e di detenzione segreta erano state condivise con altri paesi e che il programma sarebbe continuato, e che pertanto è quanto mai possibile che alcuni paesi europei abbiano ricevuto, consapevolmente o inconsapevolmente, informazioni ottenute sotto tortura,
L. considerando che la commissione temporanea ha ottenuto da una fonte confidenziale trascrizioni della riunione transatlantica informale del 7 dicembre 2005 tra i Ministri degli Esteri dell'Unione europea e della NATO, incluso il Segretario di Stato statunitense Condoleezza Rice, a conferma che gli Stati membri sapevano del programma di consegne straordinarie, mentre tutti gli interlocutori ufficiali della commissione temporanea hanno fornito informazioni inaccurate in merito,
M. considerando che la commissione temporanea ha ottenuto da una fonte confidenziale trascrizioni delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale pubblico (COJUR) e del Gruppo di lavoro per le relazioni transatlantiche (COTRA) con rappresentanti di alto livello del Dipartimento di Stato statunitense, svoltesi nel primo semestre del 2006 (in particolare l'8 febbraio e il 3 maggio 2006), mentre dalla Presidenza del Consiglio le è stata fornita soltanto una versione riassunta di tali documenti; considerando che gli atti riguardanti tali riunioni inviati dal Consiglio al Parlamento in seguito a specifica richiesta di quest’ultimo erano sommari incompleti dai quali erano state omesse parti essenziali,
N. considerando che le informazioni sulle suddette riunioni non sono state trasmesse al Parlamento e che sul loro svolgimento è stato mantenuto il riserbo più assoluto,
O. considerando che nella presente risoluzione, quando si parla di "paesi europei" ci si riferisce agli Stati membri, ai paesi candidati e ai paesi associati, come sottolineato nel mandato della commissione temporanea adottato il 18 gennaio 2006,
1. ricorda che il terrorismo rappresenta una delle principali minacce alla sicurezza dell'Unione europea e che esso deve essere combattuto con iniziative legittime e coordinate da tutti i governi europei, in stretta collaborazione con partner internazionali e segnatamente con gli Stati Uniti, seguendo le linee della strategia definita a livello delle Nazioni Unite; sottolinea che la lotta contro il terrorismo va condotta sulla base dei nostri valori comuni di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali e a tutela degli stessi; sottolinea inoltre che tutte le attività svolte dalla commissione temporanea intendono portare un contributo allo sviluppo di misure precise e mirate nella lotta al terrorismo, che siano accettate da tutti e che rispettino il diritto nazionale e internazionale;
2. ritiene che dopo gli eventi dell’11 settembre 2001, la cosiddetta “guerra al terrore”, con i suoi eccessi, abbia prodotto una grave e pericolosa erosione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come rilevato dall’uscente Segretario generale dell’ONU Kofi Annan;
3. è convinto che i diritti dell’individuo e il pieno rispetto dei diritti umani contribuiscano alla sicurezza; ritiene necessario che, nel contemperare l'esigenza di sicurezza con i diritti dei singoli individui, siano sempre pienamente rispettati i diritti umani, garantendo quindi che i sospetti terroristi siano sottoposti a processo e condannati nel rispetto delle regole di diritto;
4. sottolinea che l'obbligo positivo di proteggere i diritti umani è vincolante, a prescindere dallo stato giuridico dell'individuo interessato, e che deve essere evitata qualsiasi discriminazione tra i cittadini dell'UE, i residenti degli Stati membri o qualsiasi altra persona avente diritto alla protezione degli Stati membri o comunque soggetta alla giurisdizione di questi ultimi;
5. ricorda che oggetto della presente risoluzione, basata sulla relazione della sua commissione temporanea, consiste nel determinare le responsabilità dei fatti che ha potuto esaminare e inoltre nel prevedere i mezzi per evitare che in futuro possano riprodursi gli abusi e le violazioni perpetrati nel quadro della lotta al terrorismo;
6. prende atto della dichiarazione del Presidente americano George W. Bush del 6 settembre 2006, secondo il quale un numero ristretto di sospetti terroristi, sia dirigenti che operativi, catturati durante la guerra sono stati trattenuti e interrogati al di fuori degli Stati Uniti, nel quadro di un programma separato operato dalla CIA, e rileva che numerose persone così detenute sono state poi trasferite a Guantanamo e osserva che vi è il forte sospetto che altri prigionieri siano tuttora detenuti in carceri segrete; prende nota della relazione dell'FBI del 2 gennaio 2007 che cita 26 testimoni di maltrattamenti perpetrati a Guantanamo dopo l'11 settembre 2001;
7. deplora in tale contesto l'incapacità del Consiglio, visto il rifiuto di taluni Stati membri, di adottare conclusioni in risposta alla suddetta dichiarazione in occasione del Consiglio "Affari generali e Relazioni esterne" del 15 settembre 2006 e chiede che il Consiglio le adotti con urgenza, in modo da dissipare ogni dubbio circa la cooperazione e la connivenza dei governi degli Stati membri nel programma relativo alle consegne straordinarie e alle prigioni segrete nel passato, presente e futuro;
8. chiede al Consiglio e agli Stati membri di mettere a punto una dichiarazione per sollecitare in modo chiaro ed energico il governo degli USA a porre fine alla prassi delle detenzioni e consegne straordinarie, in linea con il parere espresso dal Parlamento europeo;
9. deplora il fatto che i governi dei paesi europei non abbiano sentito l'esigenza di chiedere chiarimenti all'Amministrazione americana sull'esistenza di prigioni segrete fuori dal territorio statunitense;
10. prende atto delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere giuridico del Dipartimento di Stato USA nel corso della riunione svoltasi il 3 maggio 2006 con i rappresentanti degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio, in base alle quali il programma di consegne straordinarie, di cui egli ha confermato l'esistenza, è stato sempre applicato nel pieno rispetto della sovranità dei paesi interessati; nota che tale affermazione è stata confermata successivamente nella riunione con la delegazione della commissione temporanea recatasi a Washington;
11. ringrazia gli ex agenti della CIA che hanno accettato di cooperare con la commissione temporanea, in particolare in occasione di taluni riunioni confidenziali nel corso delle quali questi ultimi hanno confermato che il programma di consegne straordinarie era già stato iniziato negli anni '90;
12. si compiace dell'annuncio fatto dalla nuova maggioranza eletta al Senato degli Stati Uniti secondo cui essa si occuperà della questione del programma di consegne straordinarie sviluppato dalla CIA; sottolinea che ciò rappresenta un'ulteriore conferma della pertinenza dei lavori della commissione temporanea;
13. denuncia la mancanza di cooperazione da parte di molti Stati membri, nonché del Consiglio dell'Unione europea, nei confronti della commissione temporanea; sottolinea che il comportamento degli Stati membri e in particolare del Consiglio e delle sue Presidenze, si è dimostrato di gran lunga inferiore alle legittime aspettative del Parlamento;
14. ritiene che la grave mancanza di risposte concrete agli interrogativi sollevati dalle vittime, dalle ONG, dai media e dai deputati non abbia fatto altro che rafforzare la validità delle già ben documentate contestazioni;
15. sottolinea la serietà e il rigore del lavoro svolto dalle autorità giudiziarie di Italia, Germania e Spagna sulle contestazioni che rientrano nel mandato della sua commissione temporanea e invita le autorità giudiziarie di altri Stati membri ad agire in modo analogo sulla base delle informazioni sostanziali messe a disposizione dalla commissione temporanea;
16. incoraggia i parlamenti nazionali dei paesi europei a proseguire o ad avviare approfondite indagini su queste stesse contestazioni, nel modo che essi ritengano più appropriato ed efficace, anche attraverso l'istituzione di commissioni parlamentari d'inchiesta;
17. apprezza il lavoro della stampa internazionale, in particolare di quei giornalisti statunitensi che per primi hanno divulgato gli abusi e le violazioni dei diritti umani relativi alle consegne straordinarie, dimostrando così la grande tradizione democratica della stampa statunitense; riconosce inoltre gli sforzi e la qualità dei lavori svolti da diverse ONG in questo campo, in particolare da Statewatch, Amnesty International e Human Rights Watch;
18. riconosce che molte delle informazioni contenute in questa relazione, tra cui l’esistenza di prigioni segrete della CIA, provengono da fonti statunitensi ufficiali o ufficiose, il che dimostra la vitalità e la capacità di autoregolamentazione intrinseche della democrazia statunitense;
19. esprime la propria profonda gratitudine a tutte le vittime che hanno avuto il coraggio di condividere le proprie esperienze estremamente traumatiche con la commissione temporanea;
20. invita tutti i paesi europei ad astenersi dal prendere qualsiasi misura contro i funzionari, ex funzionari, giornalisti o altre persone che con la loro testimonianza o con altre informazioni, trasmesse sia alla commissione temporanea o ad altri enti investigativi, hanno contribuito a far luce sul sistema di consegne straordinarie, detenzione e trasporto illegali di sospetti terroristi;
21. rinnova l'invito rivolto al Consiglio nella sua risoluzione del 6 luglio 2006 di adottare una posizione comune che escluda l'accettazione di sole garanzie diplomatiche di paesi terzi come condizione per qualsiasi provvedimento di estradizione legale, ove vi siano fondati motivi di ritenere che i singoli individui rischierebbero di essere sottoposti a torture o a maltrattamenti;
Cooperazione con le istituzioni UE e le organizzazioni internazionali
22. deplora che il Consiglio e la sua presidenza siano venuti meno al loro obbligo di tenere il Parlamento pienamente informato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sui lavori svolti nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente agli articoli 21 e 39 del trattato sull'Unione europea;
23. sottolinea in tale contesto che è totalmente inaccettabile che il Consiglio abbia inizialmente nascosto e in seguito, su richiesta del Parlamento, fornito soltanto informazioni frammentarie sulle discussioni regolari svolte con alti funzionari del governo americano, asserendo che quella era l’unica versione disponibile; denuncia inoltre il fatto che il Consiglio abbia invocato la richiesta del governo di un paese terzo di mantenere riservate le informazioni;
24. evidenzia che tali carenze da parte del Consiglio coinvolgono tutti gli Stati membri, dato che essi hanno una responsabilità collettiva in quanto membri del Consiglio;
25. è indignato per la proposta che sarebbe stata avanzata dall’allora Presidenza del Consiglio di istituire un “quadro” comune con gli USA sulle norme relative alla consegna di sospetti terroristi, come confermato da quanti hanno partecipato alla riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sul diritto internazionale pubblico (COJUR) e del gruppo di lavoro per le relazioni transatlantiche (COTRA) con alti rappresentanti del Dipartimento di Stato statunitense, tenutasi a Bruxelles il 3 maggio 2006;
26. chiede che vengano resi noti i risultati delle discussioni svolte con gli Stati Uniti, secondo Gijs de Vries, sulle definizioni di “consegna” e “consegna straordinaria”;
27. prende nota del fatto che Javier Solana, Segretario generale (e Alto rappresentante per la PESC) del Consiglio dell'Unione europea, ha riaffermato che gli Stati membri devono garantire che qualsiasi misura da essi presa per combattere il terrorismo sia fedele agli obblighi da essi assunti ai sensi del diritto internazionale; si dichiara preoccupato per le omissioni contenute nelle dichiarazioni rese alla commissione temporanea dal Segretario generale in merito alle discussioni del Consiglio e alla consapevolezza dei metodi utilizzati dagli Stati Uniti nella lotta al terrorismo; deplora il fatto che egli non sia stato in grado di integrare le prove già in possesso della commissione temporanea; gli chiede di rendere noti tutti i fatti e le discussioni di cui egli è a conoscenza e di promuovere una politica estera europea e una strategia internazionale contro il terrorismo che rispetti i diritti umani e le libertà fondamentali;
28. mette in dubbio la concretezza effettiva del posto di Coordinatore UE per la lotta al terrorismo occupato da Gijs de Vries, visto che egli non è stato in grado di dare risposte soddisfacenti alle domande della commissione temporanea; ritiene che una revisione e un rafforzamento delle sue competenze e del suo mandato, nonché una maggiore trasparenza e controllo delle sue attività da parte del Parlamento debba avere luogo prossimamente, in modo da accentuare la dimensione europea nella lotta al terrorismo;
29. deplora il rifiuto del Direttore dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), Max-Peter Ratzel, di comparire di fronte alla commissione temporanea, tanto più che risulta che sono stati distaccati presso lo stesso Ufficio funzionari di collegamento, in particolare dei servizi segreti americani; chiede che egli fornisca al Parlamento informazioni esaustive circa il ruolo di questi funzionari di collegamento, i loro compiti, i dati a cui hanno avuto accesso e le condizioni di tale accesso;
30. ringrazia il vicepresidente della Commissione, Franco Frattini, per la cooperazione prestata ai lavori della sua commissione temporanea e incoraggia la Commissione a intensificare la sua azione nel contesto del proseguimento della ricerca delle verità e dei mezzi miranti ad impedire che si riproducano i fatti analizzati dalla sua commissione temporanea;
31. apprezza, in particolare, l'impegno manifestato dal vicepresidente Frattini per rilanciare un quadro di cooperazione euro-atlantica nella lotta contro il terrorismo internazionale, con regole armonizzate sul piano della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
32. ringrazia Eurocontrol, e in particolare il suo Direttore, per la sua eccellente cooperazione e le utilissime informazioni condivise con la sua commissione temporanea;
33. si compiace della stretta collaborazione con il Consiglio d'Europa, in particolare con la sua Assemblea parlamentare e con il suo Segretario generale, e incoraggia la commissione per le questioni giuridiche e diritti dell'uomo e il suo Presidente, il senatore Dick Marty - a continuare i suoi lavori; sostiene le raccomandazioni rivolte al Comitato dei ministri dal segretario generale Terry Davis; sottolinea la convergenza dei risultati finora ottenuti dalle due commissioni;
34. esprime profonda preoccupazione per il rifiuto opposto dal precedente e dall'attuale Segretario generale della NATO, rispettivamente Lord Robertson e Jaap de Hoop Scheffer, alla richiesta di comparire davanti alla sua commissione temporanea, e per la risposta negativa della NATO alla richiesta di quest'ultima di accedere alla decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 4 ottobre 2001, in merito all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico in seguito agli attacchi dell'11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti; chiede nuovamente che tale decisione sia resa pubblica e che siano quanto meno fornite informazioni sul suo contenuto e sulla sua passata e presente applicazione, indicando se essa sia tuttora in vigore e se nel quadro della stessa siano stati effettuati voli CIA;
35. ringrazia i relatori speciali delle Nazioni Unite Manfred Nowak (sulla tortura) e Martin Scheinin (sulla promozione e la protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo) per il loro contributo ai lavori della sua commissione temporanea, pur rammaricandosi che l'Alto Commissario ai diritti dell'uomo, Louise Arbour, non abbia potuto incontrarla; ringrazia la Rete europea di esperti sui diritti umani, e in particolare il suo coordinatore, Olivier De Schutter, per il contributo fornito ai lavori della commissione temporanea;
Informazioni analizzate dalla commissione temporanea
Consegne straordinarie e uso improprio di spazio aereo e di aeroporti
36. ricorda che il programma di consegne straordinarie è una prassi extragiudiziale che contrasta con le norme internazionali vigenti in materia di diritti umani, e secondo la quale un individuo sospetto di coinvolgimento in attività terroristiche viene illegalmente rapito, arrestato e/o posto sotto la custodia di funzionari statunitensi e/o trasportato in un altro paese per essere sottoposto a interrogatori, il che, nella maggior parte dei casi, comporta torture e detenzione in "incommunicado";
37. deplora il fatto che le famiglie delle vittime siano tenute nella più totale ignoranza sulla sorte riservata ai loro familiari;
38. sottolinea che, malgrado la confusione deliberata creata da alcuni esponenti statunitensi in discorsi pubblici e privati, le consegne straordinarie sono una prassi totalmente diversa da quella occasionalmente utilizzata in passato da alcuni paesi europei, e solo in circostanze davvero eccezionali, precisamente per tenere in detenzione o in custodia in paesi terzi persone ufficialmente accusate di reati estremamente gravi, per consentirne il trasferimento nel territorio europeo, perché fossero incriminate e processate di fronte a un tribunale nel rispetto di tutte le garanzie previste dall'ordinamento giudiziario;
39. condanna le consegne straordinarie quale strumento illegale utilizzato dagli Stati Uniti nella lotta al terrorismo; condanna inoltre che in diverse occasioni questa prassi sia stata accettata e tenuta nascosta dai servizi segreti e dalle autorità governative di taluni paesi europei;
40. condanna chiunque abbia partecipato all'interrogatorio di individui che sono vittime di consegne straordinarie, poiché tale partecipazione rappresenta una legittimazione deplorevole di quel tipo di procedura illegale, anche se chi ha partecipato agli interrogatori non sia stato direttamente responsabile del rapimento e della detenzione, della tortura o del maltrattamento delle vittime;
41. ritiene che la prassi delle consegne straordinarie abbia dimostrato di esser controproducente nella lotta al terrorismo e che le consegne straordinarie in effetti danneggino e indeboliscano le normali procedure giudiziarie e di polizia contro i sospetti terroristi;
42. sottolinea che, tra la fine del 2001 e la fine del 2005, i voli operati dalla CIA effettuati nello spazio aereo europeo o che hanno fatto scalo in aeroporti europei sono stati almeno 1.245 e che ad essi va aggiunto un imprecisato numero di voli militari utilizzati per lo stesso scopo; ricorda che, da un lato, i voli operati dalla CIA potrebbero essere più numerosi di quelli accertati dalle indagini svolte dalla commissione temporanea ma che, d'altro lato, non tutti i voli in questione sono stati utilizzati per consegne straordinarie;
43. condanna il fatto che paesi europei abbiano rinunciato al controllo sul proprio spazio aereo e sui propri aeroporti chiudendo gli occhi nei confronti dei voli operati dalla CIA o autorizzando detti voli, che in talune occasioni sono stati usati per consegne straordinarie o per il trasporto illegale di detenuti e ricorda a tali paesi gli obblighi positivi che incombono loro conformemente alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, come sancito anche dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia);
44. si preoccupa in particolare che le autorizzazioni generali al sorvolo e allo scalo concesse ad aerei operati dalla CIA possano essersi basate tra l'altro sull'accordo NATO sull'attuazione dell'articolo 5 del trattato NATO, approvato il 4 ottobre 2001;
45. ricorda che l'articolo 1 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) fissa il principio secondo cui ogni Stato firmatario ha sovranità completa ed esclusiva sullo spazio aereo sopra il suo territorio e non contempla quindi nessuna eccezione quanto alla piena responsabilità degli Stati di rispettare i diritti umani all'interno dei propri territori, incluso lo spazio aereo che lo sovrasta;
46. sottolinea che la CIA ha utilizzato norme dell'aviazione civile per aggirare gli obblighi giuridici degli aeroplani di stato, inclusi quelli operati dalle forze armate e dalla polizia, come previsto dalla Convenzione di Chicago; ricorda che l'articolo 4 della Convenzione di Chicago dispone che: "Ogni Stato contraente si impegna a non adibire l'aviazione civile a scopi incompatibili con la presente Convenzione";
47. conferma che tenuto conto degli elementi complementari ricevuti nel corso della seconda parte dei lavori della sua commissione temporanea, non sembra possibile che taluni governi europei non fossero a conoscenza delle attività connesse con le consegne straordinarie che hanno avuto luogo sul loro territorio;
48. sottolinea che i documenti di lavoro nn. 7 e 8 della commissione temporanea forniscono prove fondate delle consegne straordinarie esaminate dalla commissione, nonché delle compagnie collegate con la CIA, gli aeroplani utilizzati dalla CIA e i paesi europei nei quali gli aeroplani della CIA hanno fatto scalo;
Italia
49. deplora il fatto che i rappresentanti dell'attuale e del precedente governo italiano, che sono o sono stati responsabili dei servizi segreti italiani, hanno declinato l'invito a comparire di fronte alla commissione temporanea;
50. condanna la consegna straordinaria da parte della CIA del funzionario egiziano Abu Omar, al quale era stato concesso asilo in Italia e che è stato rapito a Milano il 17 febbraio 2003, trasferito in macchina da Milano alla base militare NATO di Aviano e quindi trasportato in aereo, attraverso la base militare NATO di Ramstein in Germania, verso l'Egitto, dove da allora viene tenuto in "incommunicado" e torturato;
51. condanna il ruolo attivo svolto da un maresciallo dei carabinieri e da taluni funzionari dei servizi segreti e di sicurezza militari italiani (SISMI) nel rapimento di Abu Omar, come risulta dall'indagine giudiziaria e dalle prove raccolte dal Pubblico ministero di Milano Armando Spataro;
52. conclude e deplora il fatto che il generale Nicolò Pollari, già direttore del SISMI, abbia nascosto la verità il 6 marzo 2006, quando è comparso di fronte alla commissione temporanea, affermando che gli agenti italiani non avevano partecipato a nessun rapimento perpetrato dalla CIA e che i servizi segreti italiani non erano a conoscenza del piano per il rapimento di Abu Omar;
53. ritiene molto probabile, visto il coinvolgimento dei suoi servizi segreti, che il governo italiano allora in carica fosse al corrente della consegna straordinaria di Abu Omar avvenuta sul suo territorio;
54. ringrazia il Pubblico Ministero Spataro per la testimonianza resa davanti alla commissione temporanea, plaude alle indagini efficienti e indipendenti che egli ha svolto per far luce sulla consegna straordinaria di Abu Omar e sostiene pienamente le sue conclusioni e la sua decisione di rinviare a giudizio 26 cittadini statunitensi, agenti della CIA, 7 alti funzionari del SISMI, un carabiniere del ROS e il vicedirettore del quotidiano "Libero"; plaude altresì all'apertura del processo davanti al tribunale di Milano;
55. si rammarica che il rapimento di Abu Omar abbia messo in pericolo l'indagine del Pubblico Ministero Spataro sulla rete terroristica alla quale era collegato Abu Omar; ricorda che se Abu Omar non fosse stato illegalmente rapito e trasportato in un altro paese sarebbe stato sottoposto ad un processo equo e regolare in Italia;
56. prende nota che la testimonianza fornita dal generale Pollari non concorda con diversi documenti trovati nei locali del SISMI e confiscati dalla procura milanese; ritiene che questi documenti dimostrano che il SISMI veniva regolarmente informato dalla CIA sulla detenzione in Egitto di Abu Omar;
57. si rammarica profondamente del fatto che i dirigenti del SISMI abbiano sistematicamente fuorviato tra gli altri la procura di Milano al fine di compromettere l'indagine sulla consegna straordinaria di Abu Omar; si dichiara estremamente preoccupato per il fatto che i dirigenti del SISMI pare perseguissero obiettivi paralleli, nonché per la mancanza di adeguati controlli interni e governativi; chiede al governo italiano di porre urgentemente rimedio alla situazione istituendo controlli parlamentari e governativi rafforzati;
58. condanna i pedinamenti illegali dei giornalisti italiani che indagavano sulla consegna straordinaria di Abu Omar, le intercettazioni delle loro conversazioni telefoniche e il sequestro dei loro personal computer; sottolinea che le testimonianze di questi giornalisti sono state del massimo aiuto ai lavori della commissione temporanea;
59. critica il governo italiano per la lentezza con cui ha deciso di destituire il generale Pollari dalla sua carica e di sostituirlo;
60. si rammarica che un documento sulla cooperazione USA-Italia nella lotta al terrorismo, che avrebbe favorito l'indagine sulla consegna straordinaria di Abu Omar, sia stato secretato dal precedente governo italiano e che l'attuale governo abbia confermato la secretazione del documento in parola;
61. invita il Ministro della giustizia italiano a procedere quanto prima alle richieste di estradizione dei 26 cittadini USA di cui sopra, affinché possano essere processati in Italia;
62. condanna la consegna straordinaria del cittadino italiano Abou Elkassim Britel, che era stato arrestato in Pakistan nel marzo 2002 dalla polizia pakistana ed interrogato da funzionari USA e pakistani e successivamente consegnato alle autorità marocchine e imprigionato nella prigione "Temara", dove è ancora detenuto; sottolinea che le indagini penali in Italia contro Abou Elkassim Britel erano state chiuse senza che egli fosse incriminato;
63. si rammarica che secondo la documentazione trasmessa alla commissione temporanea dall'avvocato di Abou Elkassim Britel, il Ministero degli Interni italiano all'epoca fosse in "costante cooperazione" con servizi segreti stranieri in merito al caso di Abou Elkassim Britel dopo il suo arresto in Pakistan;
64. invita il governo italiano a prendere misure concrete per ottenere l'immediato rilascio di Abou Elkassim Britel e di Abu Omar in modo che quest'ultimo possa essere processato dal tribunale di Milano;
65. si rammarica profondamente che il territorio italiano sia stato usato dalla CIA per uno scalo del volo utilizzato per effettuare la consegna straordinaria di Maher Arar che ha testimoniato di fronte alla commissione temporanea, trasferito in Siria dagli Stati Uniti, via Roma;
66. prende atto dei 46 scali effettuati negli aeroporti italiani da aerei operati dalla CIA ed esprime profonda preoccupazione quanto alla finalità di tali voli, che provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati negli aeroporti italiani da aeroplani che si è appurato essere stati utilizzati dalla CIA in altre occasioni per le consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar e Maher Arar nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari;
Regno Unito
67. deplora il modo in cui il governo britannico, rappresentato dal suo Ministro per gli affari europei, ha cooperato con la commissione temporanea; esprime profonda sorpresa per la lettera inviata dal Ministro al Presidente del Parlamento;
68. ringrazia il Gruppo parlamentare interpartitico sulle consegne straordinarie di detenuti (APPG), composto da membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, per il suo lavoro e per aver fornito alla delegazione della commissione temporanea a Londra numerosi documenti di grande utilità;
69. condanna la consegna straordinaria di Bisher Al-Rawi, cittadino iracheno residente nel Regno Unito, e di Jamil El-Banna, cittadino giordano residente nel Regno Unito, che sono stati arrestati in Gambia dalle autorità del Gambia nel novembre 2002, consegnati ad agenti USA, e trasportati in aereo in Afghanistan e poi a Guantanamo, dove rimangono detenuti senza processo e senza alcuna assistenza legale;
70. sottolinea che i telegrammi del servizio di sicurezza MI5 del Regno Unito a un governo estero non identificato, che sono stati consegnati al Presidente dell'APPG, Andrew Tyrie, riferiscono che i rapimenti di Bisher Al-Rawi e Jamil El-Banna sono stati agevolati dalle informazioni, parzialmente erronee, che sono state fornite dal servizio di sicurezza britannico MI5;
71. critica la mancata disponibilità del governo britannico di fornire assistenza consolare a Bisher Al-Rawi e a Jamil El-Banna in quanto non sono cittadini britannici;
72. condanna la consegna straordinaria multipla di Binyam Mohammed, cittadino etiope residente nel Regno Unito; ricorda che Binyam Mohammed è stato detenuto in almeno due centri segreti di detenzione, oltre che in varie prigioni militari;
73. è profondamente preoccupato per la testimonianza resa dall'avvocato di Binyam Mohamed d fronte alla delegazione ufficiale della commissione temporanea nel Regno Unito, il quale ha riferito in merito alle terribili torture inflitte al suo cliente;
74. sottolinea che Jack Straw, già Segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri e il Commonwealth, nel dicembre 2005 ha ammesso che agenti dei servizi segreti britannici avevano incontrato Binyam Mohammed al momento del suo arresto in Pakistan; indica a tale riguardo che alcune delle domande rivolte da agenti del Marocco a Binyam Mohamed sembrano essere state ispirate da informazioni di provenienza britannica;
75. condanna la consegna straordinaria del cittadino del Regno Unito Martin Mubanga, il quale si è incontrato con la delegazione ufficiale della commissione temporanea nel Regno Unito, arrestato in Zambia nel marzo 2002 e in un secondo tempo trasportato in aereo a Guantanamo; deplora il fatto che Martin Mubanga sia stato interrogato da agenti britannici a Guantanamo dove è stato detenuto e torturato per quattro anni, senza esser processato e senza alcuna assistenza legale e poi rimesso in libertà senza essere stato accusato di alcun reato;
76. ringrazia Craig Murray, già ambasciatore britannico in Uzbekistan, per la sua preziosa testimonianza resa alla commissione temporanea sullo scambio di notizie riservate ottenute sotto tortura e per aver fornito una copia del parere giuridico di Michael Wood, già consulente giuridico del Ministero degli Esteri e del Commonwealth britannico;
77. ritiene oltraggioso il parere giuridico formulato da Michael Wood, secondo cui "ricevere o essere in possesso" di informazioni estorte sotto tortura, qualora non vi sia diretta partecipazione alla tortura, non è di per se vietato dalla Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumane e degradanti; esprime la propria indignazione di fronte a qualsiasi tentativo di ottenere informazioni attraverso la tortura, quali che siano le persone coinvolte;
78. esprime profonda preoccupazione per i 170 scali effettuati negli aeroporti del Regno Unito da aerei operati dalla CIA, che in molte occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e con il trasferimento prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati in aeroporti britannici da aerei che si è appurato essere stati utilizzati dalla CIA, in altre occasioni, per le consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El‑Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar e Maher Arar nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari;
Germania
79. prende atto della buona cooperazione offerta dal governo tedesco, il quale ha fornito al Presidente e al relatore della commissione temporanea documenti riservati; deplora peraltro che nessun rappresentante del governo tedesco abbia potuto comparire dinanzi alla commissione temporanea;
80. approva l'eccellente lavoro della commissione d'inchiesta del parlamento tedesco e esprime il suo pieno sostegno per la continuazione dei lavori di tale commissione;
81. ringrazia il Pubblico Ministero di Monaco Martin Hofmann per la sua testimonianza alla commissione temporanea e si rallegra per tutte le inchieste giudiziarie in corso in Germania;
82. deplora il fatto che le autorità tedesche erano quantomeno a conoscenza del rapimento illegale del cittadino tedesco Khaled El-Masri, il quale ha testimoniato di fronte alla commissione temporanea, e invita la commissione di inchiesta del parlamento tedesco ad esaminare ulteriormente e a mettere in chiaro il ruolo degli agenti tedeschi in questo caso;
83. condanna la consegna straordinaria del cittadino turco residente in Germania, Murat Kurnaz, che ha testimoniato di fronte alla commissione temporanea, il quale è stato arrestato in Pakistan nel novembre 2001, consegnato alle unità militari USA attraverso la frontiera con l'Afghanistan dalla polizia del Pakistan senza motivazioni giuridiche e senza assistenza legale, e infine trasportato a Guantanamo alla fine di gennaio 2002, da dove è stato liberato il 24 agosto 2006 senza imputazioni e dopo essere stato torturato in tutti i luoghi in cui è stato detenuto;
84. rileva che, secondo informazioni confidenziali istituzionali, il governo tedesco non ha accettato l'offerta avanzata dagli USA nel 2002 di liberare Murat Kurnaz da Guantanamo; rileva che più volte, dopo il 2002, il governo tedesco ha comunicato all'avvocato di Murat Kurnaz che era impossibile avviare negoziati con il governo USA sulla liberazione del prigioniero in quanto questi era cittadino turco; rileva che già alla fine di ottobre del 2002 tutte le indagini erano giunte alla conclusione che Murat Kurnaz non rappresentava alcuna minaccia terroristica;
85. deplora il fatto che Murat Kurnaz sia stato interrogato due volte, nel 2002 e nel 2004, da agenti tedeschi a Guantanamo, dove era detenuto senza imputazioni formali, senza processo e senza assistenza legale; deplora il fatto che gli agenti tedeschi abbiano rifiutato di assisterlo e fossero invece soltanto interessati a interrogarlo;
86. sostiene pienamente l'indagine avviata nei confronti di ignoti dal Pubblico Ministero di Potsdam - e successivamente trasferita, il 25 ottobre 2006, al Pubblico Ministero di Tubinga/Karlsruhe - allo scopo di stabilire se Murat Kurnaz sia stato maltrattato in Afghanistan da soldati tedeschi appartenenti al Kommando Spezialkräfte (KSK), le forze operative speciali dell'esercito tedesco, prima di essere inviato a Guantanamo;
87. prende atto del fatto che nel corso degli interrogatori Murat Kurnaz è stato confrontato con dettagli legati alla sua vita privata; rileva che ciò induce a sospettare che, già prima della sua partenza, Murat Kurnaz sia stato sottoposto a una intensa sorveglianza, quale possibile soltanto a servizi di intelligence interna;
88. si compiace per l'iniziativa del governo tedesco del gennaio 2006 che ha portato alla liberazione di Murat Kurnaz;
89. condanna la consegna straordinaria del cittadino tedesco Mohammed Zammar, arrestato senza imputazioni formali l'8 dicembre 2001 all'aeroporto di Casablanca in Marocco e detenuto e torturato in Marocco e in Siria;
90. rileva che, secondo una fonte confidenziale istituzionale, il 26 novembre 2001 l'Ufficio della polizia criminale federale tedesca ha comunicato all'FBI il luogo in cui si trovava Mohammed Zammar e che questo ha reso possibile il suo arresto;
91. rileva che, in seguito a un incontro tra funzionari del governo tedesco e agenti siriani nel luglio 2002, il Pubblico Ministero tedesco ha rinunciato a processare vari cittadini siriani in Germania mentre le autorità siriane hanno consentito in cambio agli agenti tedeschi di incontrarsi con Mohammed Zammar nella prigione Far' Falastin in Siria, come è stato anche confermato da una fonte istituzionale riservata; deplora che Mohammed Zammar sia stato interrogato dagli agenti tedeschi in tale prigione;
92. sollecita la Prima commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco a esaminare anche, nel contesto dell'imminente estensione del suo mandato, il caso recentemente reso noto della consegna illegale di un cittadino egiziano da tempo residente in Germania, Abdel-Halim Khafagy, il quale è stato presumibilmente arrestato nel settembre 2001 in Bosnia-Erzegovina in quanto sospettato di terrorismo e tradotto nella prigione della base militare USA "Eagle Basis" a Tuzla, dove è stato soggetto a gravi maltrattamenti e a un trattamento disumano;
93. esprime la sua profonda preoccupazione in merito alle informazioni contenute in un documento in possesso della commissione temporanea, dal quale risulta che almeno il trasferimento illegale di sei algerini da Tuzla via Incirlik verso Guantanamo è stato pianificato a partire dalla base militare statunitense European Command (USEUCOM) presso Stoccarda; invita il Bundestag tedesco ad accertare quanto prima se queste presunte consegne configurino violazioni dello "statuto militare" o di altri accordi e trattati conclusi con le forze armate statunitensi nel territorio tedesco, se l'USEUCOM abbia pianificato altre consegne illegali e se ufficiali di collegamento tedeschi abbiano svolto un qualche ruolo;
94. esprime profonda preoccupazione per i 336 scali effettuati negli aeroporti tedeschi da aerei operati dalla CIA, che in molte occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e con il trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali in Germania di aerei che si è appurato essere stati utilizzati dalla CIA, in altre occasioni, per le consegne straordinarie diBisher Al‑Rawi, Jamil El‑Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar e Maher Arar nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari; è particolarmente preoccupato per il fatto che uno dei voli in questione era diretto a Guantanamo; incoraggia vivamente le autorità tedesche a effettuare ulteriori indagini su tale volo;
95. prende atto delle accuse concernenti la detenzione temporanea e i maltrattamenti di presunti terroristi nel carcere militare statunitense di Mannheim-Blumenau, plaude alle indagini della procura federale e auspica che il Bundestag tedesco o la competente commissione d'inchiesta indaghino con maggiore precisione il caso;
Svezia
96. prende atto della posizione espressa dal governo svedese nella lettera trasmessa alla commissione temporanea dal ministro per gli Affari esteri svedese, Carl Bildt; deplora il fatto che nessun rappresentante governativo abbia potuto comparire davanti alla commissione temporanea per uno scambio di opinioni sulla posizione della Svezia;
97. condanna il fatto che l'espulsione dalla Svezia, nel dicembre 2001, di Mohammed El‑Zari e Ahmed Agiza, cittadini egiziani che cercavano asilo in Svezia, si è basata soltanto su assicurazioni diplomatiche fornite dal governo egiziano, che non offrivano alcuna garanzia effettiva contro la tortura; prende altresì atto che il governo svedese ha impedito ai due cittadini egiziani di esercitare i propri diritti conformemente alla convenzione europea, informando i loro avvocati solo dopo il loro arrivo al Cairo; deplora il fatto che le autorità svedesi abbiano accettato l'offerta degli Stati Uniti, che hanno messo a loro disposizione un aereo con un'autorizzazione speciale di sorvolo per il trasferimento dei due uomini in Egitto;
98. deplora il fatto che la polizia di sicurezza svedese abbia perso il controllo sull'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari verso l'Egitto, che si è svolta al di fuori della legalità, e sia rimasta passiva davanti al trattamento degradante subito dai due uomini all'aeroporto di Bromma ad opera di agenti statunitensi;
99. sottolinea che la decisione di espulsione è stata presa al massimo livello esecutivo, contro il quale non era possibile alcun ricorso;
100. esprime la sua piena approvazione per la decisione della Commissione dell'ONU per i diritti dell'uomo del 6 novembre 2006 con cui essa ha constatato che la Svezia ha violato il divieto assoluto di tortura; approva per gli stessi motivi una ulteriore sentenza della Commissione ONU contro la tortura del 20 maggio 2005 in cui si conclude che la Svezia ha violato la Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e si afferma che ottenere assicurazioni diplomatiche (dall'Egitto), che inoltre non prevedevano alcun meccanismo per la loro effettiva applicazione, non era sufficiente per tutelarsi contro questo rischio manifesto;
101. ringrazia il difensore civico capo del parlamento svedese, Mats Melin, per la sua testimonianza di fronte alla commissione temporanea e plaude alla sua indagine in cui conclude che le autorità di sicurezza e la polizia aeroportuale svedesi "erano state particolarmente accondiscendenti nei confronti degli agenti americani" e "avevano perso il controllo della situazione", con il conseguente maltrattamento di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari, i quali hanno subito lesioni fisiche e altre umiliazioni all'aeroporto immediatamente prima di essere trasportati al Cairo;
Austria
102. prende atto dei chiarimenti forniti per iscritto per conto del governo austriaco, ma deplora il fatto che le autorità austriache non abbiano ritenuto opportuno comparire davanti alla commissione temporanea per uno scambio di opinioni sulla loro posizione;
103. rileva che Masaad Omer Behari e Gamal Menshawi, di cui ai paragrafi seguenti, non possedevano e a tutt'oggi non possiedono la cittadinanza austriaca ma godevano di un'assoluta libertà di circolazione; rileva inoltre che i due hanno lasciato l'Austria di loro volontà e senza nessun controllo da parte delle autorità austriache, che il loro arresto è stato effettuato da agenti stranieri al di fuori del territorio dello Stato austriaco e al di fuori della sfera di influenza delle autorità austriache senza alcuna loro partecipazione; nota che, pertanto, indubbiamente non si tratta di una "consegna" di persone ad autorità straniere;
104. condanna il fatto che Masaad Omer Behari, cittadino sudanese residente in Austria dal 1989, il quale ha testimoniato di fronte alla commissione temporanea, sia stato rapito all'aeroporto di Amman il 12 gennaio 2003 durante il viaggio di ritorno a Vienna dal Sudan;
105. deplora il fatto che Masaad Omer Behari sia stato poi detenuto segretamente e illegalmente in una prigione del controspionaggio giordano ad Amman, senza processo né assistenza legale, e vi sia stato torturato e maltrattato fino all'8 aprile 2003, quando è stato liberato senza imputazioni; ricorda che le autorità austriache nel settembre 2001 avevano aperto una procedura giudiziaria contro Masaad Omer Behari, la quale era stata successivamente chiusa nell'agosto 2002 senza imputazioni;
106. deplora il fatto che, secondo quanto affermato da Masaad Omer Mehari alla commissione temporanea, è possibile che nel suo caso vi sia stata cooperazione tra le autorità USA, austriache e giordane;
107. condanna il rapimento del cittadino egiziano residente in Austria, Gamal Menshawi, il quale mentre si recava alla Mecca nel febbraio 2003 è stato arrestato all'aeroporto di Amman e poi trasportato in Egitto dove è stato detenuto segretamente fino al 2005 senza processo né assistenza legale; ricorda che in Austria non sono mai state presentate accuse contro Gamal Menshawi;
108. deplora che, tenendo conto dei suddetti paragrafi, in Austria non sia stata effettuata né un'inchiesta speciale né un'indagine parlamentare sulla possibile partecipazione delle autorità austriache ai due casi di cui sopra; invita il parlamento austriaco ad avviare le opportune indagini quanto prima;
Spagna
109. esprime la propria soddisfazione per la dichiarazione di buona cooperazione con la commissione temporanea da parte del governo spagnolo, e in particolare per la testimonianza resa di fronte alla commissione temporanea dal Ministro spagnolo per gli Affari Esteri; deplora tuttavia che il governo spagnolo, pur avendo ricevuto da vari mesi una richiesta in tal senso, in ultima analisi non abbia autorizzato il direttore dei servizi segreti spagnoli a comparire dinanzi alla commissione temporanea;
110. ringrazia il Pubblico Ministero Javier Zaragoza e il Procuratore Vicente González Mota dell'Audiencia Nacional per la loro testimonianza di fronte alla commissione temporanea e si compiace per le loro indagini sull'utilizzazione di aeroporti spagnoli per il transito di aerei della CIA nel contesto del programma di consegne straordinarie; incoraggia i pubblici ministeri ad indagare ulteriormente in merito agli atterraggi degli aerei coinvolti nella consegna speciale di Khaled El-Masri;
111. plaude al giornalismo d'inchiesta praticato dal Diario de Mallorca, che ha svolto un ruolo importante nel rivelare il transito di aerei CIA negli aeroporti delle isole Baleari e nell'identificare i loro equipaggi;
112. ricorda le parole del Pubblico Ministero Zaragoza, il quale ha sostenuto che "non vi sono ostacoli, obiezioni o problemi da parte del governo spagnolo in merito alle indagini dell'Audiencia Nacional";
113. invita le autorità spagnole ad adottare tutte le misure necessarie per consentire al cittadino spagnolo Mustafa Setmariam Nasarwho, rapito in Siria nell'ottobre 2005 e consegnato agli agenti USA, di essere sottoposto a un giusto processo di fronte alle autorità giudiziarie competenti;
114. esprime profonda preoccupazione per i 68 scali effettuati negli aeroporti spagnoli da aerei operati dalla CIA, che in varie occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati in Spagna da aerei che, come è stato appurato, sono stati utilizzati dalla CIA in altri paesi per le consegne straordinarie di Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari, Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar e Maher Arar, secondo le inchieste giudiziarie in corso in Spagna e in Italia; è particolarmente preoccupato per il fatto che, dei suddetti voli, tre provenivano da Guantanamo o vi erano diretti; incoraggia vivamente i pubblici ministeri spagnoli a indagare ulteriormente su questi voli;
Portogallo
115. è soddisfatto dell'incontro avvenuto a Lisbona con il ministro portoghese degli affari esteri e del fatto che il governo portoghese abbia fornito documenti e spiegazioni; si rammarica che le autorità portoghesi non siano state in grado o si siano dimostrate riluttanti a rispondere a tutte le domande poste dalla delegazione in Portogallo della commissione temporanea;
116. chiede alle autorità portoghesi di indagare sul caso di Adburahman Khadr, presumibilmente trasferito il 6 novembre 2003 da Guantanamo a Tuzla, in Bosnia Erzegovina, con scalo a Santa Maria delle Azzorre il 7 novembre 2003, a bordo del Gulfstream 4 N85VM; invita le autorità portoghesi a esaminare il suo caso e quelli di altre possibili vittime trasportate via Portogallo, per appurare se occorra effettuare un risarcimento per violazioni dei diritti umani;
117. si compiace dell'istituzione del gruppo di lavoro interministeriale avvenuta il 26 settembre 2006 e dell'entrata in vigore, il 13 ottobre 2006, di un regolamento che prevede la consegna alle autorità di frontiera portoghesi dell'elenco dei nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri dei voli privati;
118. deplora che Paulo Portas, già ministro della Difesa, e António Figueiredo Lopes, già ministro degli Interni, abbiano declinato l'invito ad incontrare la delegazione della commissione temporanea;
119. osserva che alcuni dei 91 scali effettuati in Portogallo hanno consentito alla CIA e agli organi militari americani di procedere alle consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed e Abu Omar nonché all'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari; è particolarmente preoccupato per il fatto che, dei suddetti voli, almeno tre provenivano da Guantanamo o vi erano diretti; osserva che gli aerei coinvolti nelle consegne di Maher Arar e di Abou Elkassim Britel hanno fatto scalo in Portogallo nel corso dei voli di ritorno;
120. è profondamente preoccupato per un elenco supplementare che la commissione temporanea ha ottenuto e la cui autenticità il governo portoghese non ha contestato, da cui risulta che oltre a detti 91 scali, tra l'11 gennaio 2002 e il 24 giugno 2006 sono stati effettuati 17 scali (compresi tre ripresi negli elenchi di Eurocontrol) negli aeroporti portoghesi di Lajes e di Santa Maria da parte di aerei di diversi paesi provenienti da o diretti a Guantanamo;
Irlanda
121. si compiace della testimonianza resa alla commissione temporanea dal ministro irlandese degli Affari esteri a nome del governo irlandese, nonché della sua posizione chiaramente contraria alla procedura delle consegne straordinarie; nota, d'altra parte, che egli ha omesso di rispondere a tutte le domande riguardanti la questione se gli aeroporti irlandesi potessero essere stati utilizzati da aeroplani della CIA per voli di andata o di ritorno nel corso di consegne straordinarie (come nel caso di Abu Omar);
122. ringrazia la commissione irlandese per i diritti dell'uomo (IHRC) per la sua testimonianza resa di fronte alla commissione temporanea e ne condivide la posizione secondo la quale l'accettazione da parte del governo irlandese di garanzie diplomatiche non adempie agli obblighi dell'Irlanda nel settore dei diritti umani, secondo i quali il governo è obbligato a cercare di impedire attivamente qualsiasi iniziativa che in qualsiasi modo possa facilitare la tortura o il maltrattamento in Irlanda o altrove; si rammarica della decisione del governo irlandese di non avere fino ad oggi adottato la posizione dell'IHRC; nota che il dialogo tra quest'ultima e il governo irlandese continua;
123. esprime profonda preoccupazione per i 147 scali effettuati negli aeroporti irlandesi da aerei operati dalla CIA, che in molte occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati in Irlanda da aerei che si è appurato essere stati utilizzati dalla CIA, in altre occasioni, per le consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed, Abu Omar e Maher Arar nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari;
Testi approvati, P6_TA(2005)0529.
Testi approvati, P6_TA(2006)0012.
Testi approvati, P6_TA-PROV(2006)0316.
Testi approvati, P6_TA-PROV(2006)0525.
Testi approvati, P6_TA-PROV(2006)0254.
GU C 324 del 24.12.1990, pag. 201.
GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
Numeri di riferimento: PE 380.593v04-00 e PE 380.984v02-00.
124. prende atto della mancanza di un controllo, da parte del Parlamento irlandese, sulle operazioni dei servizi segreti irlandesi ed esteri e rileva che da ciò conseguono possibilità di abusi;
125. ritiene che, in mancanza di un sistema di indagini campione, tale divieto dovrebbe essere esteso a tutti gli aerei operati dalla CIA che intendono atterrare in Irlanda;
126. invita il governo irlandese, visti i risultati dei lavori della sua commissione temporanea, ad accettare di avviare un'inchiesta parlamentare in merito all'utilizzazione del territorio irlandese nell'ambito del circuito CIA di consegne straordinarie;
Grecia
127. esprime seria preoccupazione in merito ai 64 atterraggi compiuti negli aeroporti greci da aerei operati dalla CIA che più volte partivano o provenivano da paesi interessati dai circuiti di consegna straordinaria e dal trasferimento di detenuti; deplora gli atterraggi in Grecia di aerei che sono stati utilizzati dalla CIA in altre occasioni per le consegne segrete di Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari, Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed e Maher Arar;
Cipro
128. esprime seria preoccupazione in merito ai 57 atterraggi compiuti da aerei operati dalla CIA negli aeroporti ciprioti che più volte partivano o provenivano da paesi interessati dai circuiti di consegna straordinaria e dal trasferimenti di detenuti; deplora gli atterraggi a Cipro di aerei che sono stati utilizzati dalla CIA in altre occasioni per le consegne segrete di Ahmed Agiza, Mohammed El-Zari, Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed e Abu Omar;
Danimarca
129. si rallegra per la cooperazione ricevuta dalle autorità danesi, deplorando tuttavia che nessun rappresentante del governo abbia ritenuto opportuno presentarsi di fronte alla commissione temporanea;
Belgio
130. invita il governo belga a rivelare i risultati di tutte le indagini svolte e deplora il fatto che tale paese non abbia effettuato un'indagine completa in merito all'utilizzazione degli aeroporti belgi e dello spazio aereo belga da parte di aerei chiaramente coinvolti nel programma di consegne straordinarie o nel trasporto di detenuti;
131. prende atto delle dichiarazioni della on. Anna-Marie Lizin, presidente del Senato belga, e fa riferimento alle conclusioni della relazione del Senato belga in cui si deplora la mancanza di cooperazione da parte dei servizi segreti belgi e delle autorità belghe;
Turchia
132. è profondamente preoccupato che le autorità turche abbiano declinato di esercitare la loro protezione diplomatica nei confronti del loro concittadino Murat Kurnaz e che non siano stati effettuati tentativi per ottenere la sua liberazione dalla prigione di Guantanamo;
133. deplora che invece tali autorità abbiano utilizzato la detenzione illegale del loro concittadino per procedere al suo interrogatorio a Guantanamo;
134. deplora il silenzio delle autorità turche in merito all'utilizzazione del loro territorio per lo scalo dell'aereo che trasportava a Guantanamo i sei cittadini e/o residenti della Bosnia-Erzegovina di origine algerina arrestati illegalmente in Bosnia-Erzegovina;
Ex Repubblica yugoslava di Macedonia
135. sottolinea che una delegazione della sua commissione temporanea è stata ricevuta a Skopje nell'aprile 2006 dal Presidente della Repubblica, dai membri del governo e da numerosi funzionari e li ringrazia per l'accoglienza offerta alla delegazione; rileva tuttavia che le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non hanno effettuato un'indagine completa sul caso di Khaled El-Masri;
136. condanna la consegna straordinaria del cittadino tedesco Khaled El-Masri, rapito al posto di frontiera di Tabanovce nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia il 31 dicembre 2003, detenuto illegalmente a Skopje dal 31 dicembre 2003 al 23 gennaio 2004 e poi trasportato in Afghanistan il 23-24 gennaio 2004 dove è stato detenuto fino al maggio 2004 e sottoposto a trattamenti degradanti e inumani;
137. sollecita il Consiglio e l'Alto rappresentante per la PESC a fare piena luce sul fatto che la missione di polizia dell'UE (PROXIMA) è stata incorporata nel ministero dell'Interno dell'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia ed è stata coinvolta nelle attività del servizio macedone di sicurezza e controspionaggio (DBK) all'epoca in cui Khaled El-Masri è stato consegnato alla CIA; vorrebbe sapere se è vero che il Consiglio ha interrogato il personale UE coinvolto nella missione PROXIMA in modo da valutare il livello di informazioni in loro possesso concernenti il caso di Khaled el Masri; se del caso, chiede al Consiglio di fornire al Parlamento un resoconto completo delle indagini;
138. condivide pienamente le risultanze preliminari dell'inchiesta del Pubblico Ministero di Monaco Martin Hofmann secondo cui non esistono elementi sulla cui base confutare la versione di Khaled El-Masri;
139. deplora profondamente che le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non abbiano dato seguito alle raccomandazioni fatte dalla commissione temporanea nella sua relazione interlocutoria del 6 luglio 2006;
140. sottolinea ancora una volta che le autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono tenute ad effettuare indagini; invita il parlamento nazionale recentemente eletto dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad istituire quanto prima una commissione di inchiesta per esaminare il caso Khaled El-Masri e a stabilire una completa cooperazione con l'inchiesta in corso da parte del parlamento tedesco;
Bosnia-Erzegovina
141. accoglie con piacere il fatto che quello della Bosnia-Erzegovina sia l'unico governo europeo che non nega la sua partecipazione alla consegna speciale di quattro cittadini e due residenti della Bosnia-Erzegovina, tutti di origine algerina, e sottolinea che il governo della Bosnia-Erzegovina è stato l'unico governo europeo ad essersi assunto la responsabilità formale dei suoi atti illegali; deplora tuttavia che le misure intraprese dal governo della Bosnia-Erzegovina non abbiano ancora avuto come risultato la liberazione dei sei uomini da Guantanamo;
142. condanna la consegna straordinaria dei sei uomini summenzionati che sono stati rapiti a Sarajevo il 17 gennaio 2002, consegnati ai soldati USA e poi trasportati a Guantanamo dove rimangono detenuti senza processo né garanzie legali;
143. prende atto della testimonianza resa davanti alla sua commissione temporanea da Wolfgang Petritsch, ex Alto Rappresentante della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina e da Michèle Picard, già Presidente della Camera dei diritti umani della Bosnia-Erzegovina, i quali hanno sostenuto che rappresentanti della comunità internazionale in Bosnia-Erzegovina erano stati informati con sufficiente anticipo dell'imminente consegna dei sei uomini alle forze USA, prima che essa avvenisse; condanna a tale riguardo gli Stati membri per non avere intrapreso azioni a tale riguardo;
144. deplora il fatto che la comunità internazionale, rappresentata in Bosnia-Erzegovina, non abbia reagito di fronte alla mancata attuazione delle decisioni della Corte suprema e della Camera dei diritti dell'uomo della Bosnia-Erzegovina con cui si ordinava la liberazione degli arrestati;
145. indica che, secondo le informazioni fornite alla sua commissione temporanea dagli avvocati dei sei uomini, le autorità della Bosnia-Erzegovina sono state oggetto di pressioni senza precedenti da parte del governo USA, il quale ha minacciato di chiudere la sua ambasciata, ritirare tutto il personale e rompere le relazioni diplomatiche con la Bosnia-Erzegovina, a meno che il governo di tale paese non avesse immediatamente arrestato i sei uomini con l'accusa di terrorismo;
146. osserva che Wolfgang Petritsch ha confermato che gli Stati Uniti hanno esercitato notevoli pressioni sulle autorità della Bosnia-Erzegovina e sulla comunità internazionale affinché non interferissero nelle consegne e che il comandante della forza di stabilizzazione internazionale guidata dalla NATO ha rifiutato in particolare di rispondere a domande sulle sue attività, sostenendo di agire in qualità di ufficiale militare USA;
Altri paesi europei
147. è preoccupato degli scali intermedi effettuati da aerei operati dalla CIA negli aeroporti di altri paesi europei ed esprime profonda preoccupazione quanto alla finalità di tali voli, che provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; incoraggia le autorità di questi paesi europei ad avviare indagini adeguate sulla materia;
Centri di detenzione segreta
148. si compiace delle indagini svolte da Human Rights Watch, dal Washington Post e dall'American Broadcasting Company News (ABC News) sull'esistenza di centri di detenzione segreta in Europa;
149. ricorda che taluni giornalisti del Washington Post e di ABC News, come essi stessi hanno confermato dinanzi alla commissione temporanea, hanno subito pressioni per non fare il nome dei paesi dell'Europa Orientale, segnatamente la Polonia e la Romania, in cui si diceva che esistessero centri di detenzione segreta;
150. sottolinea che il concetto di "centro di detenzione segreta" non riguarda esclusivamente le prigioni ma comprende tutti i luoghi in cui una persona è detenuta in "incommunicado", quali appartamenti privati, stazioni di polizia o stanze d'albergo, come nel caso di Khaled El-Masri a Skopje;
151. è profondamente preoccupato per il fatto che, in alcuni casi, centri di detenzione segreta temporanei in paesi europei possano essere stati situati presso basi militari statunitensi;
152. chiede la corretta applicazione degli accordi bilaterali, degli accordi sullo status delle forze armate e degli accordi sulle basi militari (tra Stati membri e paesi terzi), onde assicurare il controllo del rispetto dei diritti umani e, ove necessario, chiede la revisione e la rinegoziazione di tali accordi; sottolinea che, secondo la Commissione di Venezia, il regime giuridico delle basi militari straniere nel territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa deve consentire agli Stati di esercitare competenze sufficienti per adempiere ai propri obblighi in materia dei diritti umani;
153. ricorda a tale riguardo le asserzioni concernenti la caserma USA Coleman a Mannheim, in Germania, e invita la magistratura e la commissione d'inchiesta del Bundestag tedesco a indagare ulteriormente su questo caso;
154. deplora che ci sia potuta essere una mancanza di controllo sulle basi militari statunitensi da parte dei paesi europei ospiti; ricorda tuttavia che l'ECHR prevede che tutti gli Stati firmatari sono tenuti ad esercitare la loro giurisdizione sulla totalità dei rispettivi territori, comprese le basi militari straniere;
155. ricorda che l'ECHR prevede inoltre che ogni caso di detenzione deve essere legittimo nonché essere il risultato di procedimenti stabiliti dalla legge, sia essa nazionale o internazionale;
156. ricorda che l'imposizione e l'esecuzione di detenzioni segrete, che sono strumenti che possono tradursi nella "scomparsa" delle persone, rappresentano gravi violazioni dei diritti dell'uomo e che il coinvolgimento attivo e passivo di un paese europeo in queste detenzioni segrete e illegali impegna la sua responsabilità ai sensi dell'ECHR;
Romania
157. si compiace dell'eccellente ospitalità e della buona cooperazione offerte dalle autorità romene alla commissione temporanea, in particolare in occasione delle riunioni con membri del suo governo, nonché dell'istituzione di una commissione di inchiesta ad hoc del Senato romeno;
158. prende atto, tuttavia, della riluttanza dimostrata dalle autorità romene ad indagare approfonditamente sull'esistenza di strutture detentive segrete sul territorio nazionale;
159. si rammarica del fatto che la relazione presentata dalla commissione di inchiesta rumena sia rimasta interamente segreta salvo le sue conclusioni, inserite al Capitolo 7, in cui si nega categoricamente la possibilità che il territorio rumeno abbia potuto ospitare centri di detenzione segreta; deplora che la commissione d'inchiesta rumena non abbia ascoltato la testimonianza dei giornalisti, delle ONG, e dei funzionari che lavorano negli aeroporti e non abbia ancora fornito alla commissione temporanea la sua relazione, contrariamente all'impegno assunto; deplora che, tenuto conto di questi elementi, le conclusioni tratte nella relazione della commissione d'inchiesta rumena appaiono premature e superficiali; prende atto tuttavia dell'intenzione, manifestata dalla presidente della commissione di inchiesta alla delegazione della commissione temporanea, di considerare le conclusioni come provvisorie;
160. si rammarica della mancanza di controllo sull'aereo Gulfstream immatricolato col n. N478GS, il quale ha subito un incidente il 6 dicembre 2004 atterrando a Bucarest; ricorda che esso era decollato dalla base aerea di Bagram in Afghanistan e che i suoi sette passeggeri sono scomparsi in seguito all'incidente; apprezza tuttavia il positivo spirito di cooperazione dimostrato dalle autorità romene nel consegnare la relazione sull'incidente alla commissione temporanea;
161. constata con profonda preoccupazione che le autorità rumene non hanno avviato un'indagine ufficiale, come qualsiasi paese democratico avrebbe dovuto fare, in merito al caso del passeggero dell'aereo Gulfstream N478Gs che è stato scoperto in possesso di una pistola Beretta 9 mm Parabellum con munizioni;
162. esprime profonda preoccupazione per i 21 scali intermedi effettuati negli aeroporti rumeni da aerei operati dalla CIA, che in molte occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati in Romania da aerei che, come è stato dimostrato, in altre occasioni sono stati utilizzati dalla CIA per le consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri, Binyam Mohammed e Abu Omar nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El-Zari; è particolarmente preoccupato per il fatto che, dei voli menzionati, due provenivano da Guantanamo o vi si dirigevano; incoraggia energicamente le autorità romene ad indagare ulteriormente su detti voli;
163. è estremamente preoccupato per il fatto che le autorità romene possano non aver avuto il controllo delle attività statunitensi che si svolgevano alla base militare presso l'aeroporto di Kogalniceanu;
164. non può escludere, basandosi unicamente sulle dichiarazioni rilasciate dalle autorità romene alla delegazione della commissione temporanea recatasi in Romania, la possibilità che i servizi segreti statunitensi abbiano agito in Romania clandestinamente e ricorda che non sono state fornite prove definitive che contraddicano nessuna delle asserzioni riguardanti l'esistenza di un centro di detenzione segreta sul territorio rumeno;
Polonia
165. si rammarica della palese mancanza di cooperazione dimostrata alla commissione temporanea dal governo polacco, in particolare per non aver ricevuto la sua delegazione al livello appropriato; si rammarica profondamente del fatto che tutti i rappresentati del governo e del parlamento polacchi invitati ad incontrare la commissione temporanea abbiano declinato l'invito;
166. è convinto che tale atteggiamento corrispondeva a un rifiuto generale da parte del governo polacco della commissione temporanea e del suo obiettivo di esaminare le accuse e di accertare i fatti;
167. deplora il fatto che non sia stata istituita alcuna commissione speciale di inchiesta e che il parlamento polacco non abbia condotto un'indagine indipendente;
168. ricorda che il 21 dicembre 2005 la commissione per i servizi speciali si è riunita a porte chiuse con il Ministro coordinatore dei servizi speciali e i capi di entrambi i servizi di intelligence; rileva che la riunione si è svolta rapidamente e in segreto, in assenza di qualunque audizione o testimonianza e senza alcun controllo; afferma che tale indagine non può essere definita indipendente e si rammarica che la commissione non abbia presentato alcuna documentazione, eccettuata un'unica dichiarazione finale sulla materia;
169. esprime profonda preoccupazione in merito agli 11 scali intermedi effettuati presso aeroporti polacchi da aerei operati dalla CIA che in molte occasioni provenivano da paesi collegati con i circuiti delle consegne straordinarie e col trasferimento di prigionieri o che vi erano diretti; deplora gli scali effettuati in Polonia da aerei che, come è stato dimostrato, in altre occasioni sono stati utilizzati dalla CIA per le consegne straordinarie di Bisher Al-Rawi, Jamil El-Banna, Abou Elkassim Britel, Khaled El-Masri e Binyam Mohammed nonché per l'espulsione di Ahmed Agiza e Mohammed El Zar;
170. si rammarica del fatto che, a seguito delle audizioni organizzate dalla delegazione della commissione temporanea in Polonia, sia stata fatta confusione e siano state rilasciate dichiarazioni contraddittorie in merito ai giornali di bordo dei voli operati dalla CIA, di cui prima si è detto che non erano stati conservati, poi che probabilmente erano stati archiviati negli scali e infine che erano stati trasmessi dal governo polacco al Consiglio d'Europa; riconosce che nel novembre 2006 la direzione dell'aeroporto Szymany ha fornito alla commissione temporanea informazioni parziali sui giornali di bordo;
171. rivolge il suo ringraziamento all'allora direttore dell'aeroporto Szymany per la preziosa testimonianza resa alla commissione temporanea; constata il fatto che nel 2006, immediatamente dopo la pubblicazione della sua testimonianza, questo dirigente è stato interrogato nel quadro di una successiva indagine sui voli della CIA;
172. prende atto del fatto che, secondo diverse fonti, numerosi importanti detenuti che erano stati arrestati segretamente in Afghanistan nel 2003 sono stati trasferiti fuori del paese nel settembre e nell'ottobre 2003; rileva con preoccupazione che un Boeing 737 immatricolato col n. N313P, utilizzato dalla CIA per consegne accertate, il 22 settembre 2003 ha volato da Kabul all'aeroporto di Szymany e si è quindi diretto a Guantanamo;
173. ricorda che, per quanto riguarda l'atterraggio del suddetto aereo all'aeroporto di Szymany, i sette membri dell'equipaggio a bordo sono stati raggiunti da cinque passeggeri e che nessun controllo doganale è stato effettuato su questi ultimi;
174. prende atto delle dichiarazioni rilasciate da dipendenti dell'aeroporto di Szymany, in particolare dall'allora direttore dell'aeroporto, secondo le quali:
– nel 2002 due jet Gulfstream e nel 2003 quattro jet Gulfstream con numeri di immatricolazione civili risultavano parcheggiati al margine dell'aeroporto senza che avevano espletato nessuna pratica di sdoganamento;
– le guardie regionali di frontiera avevano ricevuto ordini diretti in merito all'arrivo dei suddetti aerei, in base ai quali le autorità aeroportuali non dovevano avvicinarsi agli aerei e di cui doveva occuparsi soltanto il personale militare e dei servizi doveva occuparsi dei medesimi – e unicamente per effettuare le operazioni tecniche dopo l'atterraggio;
– secondo un ex alto funzionario dell'aeroporto, a nessun membro del personale civile o militare polacco era consentito avvicinarsi agli aerei;
– venivano pagate in contanti tasse d'atterraggio elevatissime – di solito tra i 2.000 e i 4.000 euro;
– uno o due autoveicoli attendevano l'arrivo degli aerei;
– questi autoveicoli avevano targhe militari che iniziavano con una "H", assegnate al vicino centro di formazione dei servizi segreti di Stare Kiejkuty;
– in un'occasione risultava presente un'ambulanza, appartenente all'accademia di polizia o alla base militare;
– un membro del personale aeroportuale riferiva di aver seguito i veicoli in un'occasione e di averli visti dirigersi verso il centro di formazione dei servizi segreti di Stare Kiejkuty.
175. prende atto che, poco dopo le dichiarazioni del Presidente George Bush del 6 settembre 2006 e conformemente alle medesime, è stato pubblicato un elenco dei 14 detenuti che erano stati trasferiti a Guantanamo da un centro di detenzione segreta; nota che sette dei quattordici detenuti erano stati menzionati in un servizio di ABC News che era stato pubblicato nove mesi prima, il 5 dicembre 2005, ma che era stato subito dopo ritirato dal sito web di ABC, in cui figuravano i nomi di dodici persone sospettate di essere importanti membri di Al Qaeda detenute in Polonia;
176. incoraggia il parlamento polacco ad istituire un'adeguata commissione d'inchiesta, indipendente dal governo e capace di svolgere indagini serie ed esaustive;
177. deplora il fatto che in Polonia le ONG per la difesa dei diritti umani e i giornalisti investigativi si siano scontrati con la mancanza di cooperazione da parte del governo e con il rifiuto di divulgare informazioni;
178. ritiene che, alla luce delle summenzionate prove circostanziali, sia impossibile riconoscere l'esistenza in Polonia di centri segreti di detenzione;
179. rileva con preoccupazione il fatto che, dalla risposta ufficiale del sottosegretario di Stato Witold Waszykowski al Terry Davis il 10 marzo 2006, emerge l'esistenza di accordi segreti di cooperazione, siglati direttamente tra i servizi segreti dei due paesi, che sottraggono le attività dei servizi segreti stranieri alla giurisdizione degli organi giudiziari polacchi;
Kossovo (ai sensi della Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite)
180. esprime la propria profonda preoccupazione per il fatto che soltanto nel luglio 2006 la commissione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) abbia ottenuto l'accesso ai centri di detenzione gestiti dalla NATO nel Kossovo;
181. si rammarica del rifiuto opposto dalla NATO di fornire prove in merito alle accuse di detenzione illegale di sospetti terroristi nella prigione gestita dalla forza di pace guidata dalla NATO nel Kossovo (KFOR) a Camp Bondsteel, l'unico centro di detenzione in Europa dove fino a poco tempo fa gli ispettori della CPT non godevano di accesso illimitato;
182. sottolinea al riguardo la testimonianza resa dinanzi alla commissione temporanea dall'ex Mediatore per il Kosovo, Marek Antoni Nowicki, il quale ha confermato che, dal luglio 1999, a Camp Bondsteel sono spesso stati reclusi detenuti, esclusivamente in base a decisioni del comandante della KFOR e in assenza di qualsivoglia sentenza giudiziaria o di altri controlli esterni di qualunque tipo; ricorda che dal 2000 al 2001 diverse persone sono state recluse, anch'esse a seguito di decisioni amministrative da parte del rappresentante speciale del Segretario generale dell'ONU e che, stando ai dati ufficiali disponibili, 23 persone sono state detenute a Camp Bondsteel per un breve periodo di tempo per decisione del comandante della KFOR in relazione a episodi di violenza verificatisi in Kosovo nella primavera del 2004;
Altre informazioni rilevanti raccolte dalla commissione temporanea
183. sottolinea che la commissione temporanea è venuta a conoscenza, anche attraverso la testimonianza diretta di Murat Kurnaz, di interrogatori di detenuti di Guantanamo condotti da agenti di governi di Stati membri; sottolinea che l'obiettivo di questi interrogatori era di raccogliere informazioni da singole persone illegalmente detenute, il che contrasta nettamente con la condanna pubblica di Guantanamo espressa a livello dell'UE e degli Stati membri in diverse occasioni;
184. incoraggia gli Stati membri coinvolti ad avviare opportune indagini al riguardo;
Raccomandazioni
Raccomandazioni di ordine politico
185. ritiene necessario che i paesi europei che hanno avviato inchieste e indagini a livello governativo, parlamentare e/o giudiziario su materie di competenza della commissione temporanea debbano effettuare i loro lavori il più celermente possibile e pubblicare i risultati di tali indagini;
186. esorta i paesi europei contro cui sono state lanciate gravi accuse concernenti una cooperazione attiva o passiva con le consegne straordinarie e che non hanno ancora avviato indagini governative parlamentari e/o giudiziarie ad avviare senza indugio tali procedimenti; ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, agli Stati membri incombe l'obbligo positivo di indagare sulle accuse di violazioni dei diritti umani che infrangono le disposizioni dell'ECHR e di sanzionare tali violazioni;
187. sollecita la chiusura di Guantanamo ed esorta i paesi europei ad attivarsi immediatamente per ottenere il ritorno dei rispettivi cittadini e residenti detenuti illegalmente dalle autorità statunitensi;
188. ritiene che tutti i paesi europei che non l'hanno ancora fatto dovrebbero avviare indagini indipendenti su tutti gli scali effettuati da aerei civili operati dalla CIA, almeno dal 2001, compresi i casi già esaminati dalla commissione temporanea;
189. si attende di essere tenuto pienamente informato in merito a tutti gli sviluppi relativi ai procedimenti sopra menzionati;
190. chiede ai paesi europei di risarcire le proprie vittime innocenti delle consegne straordinarie e di assicurare che abbiano accesso a una compensazione effettiva e rapida, compreso l'accesso a programmi di riabilitazione, nonché garanzie contro il ripetersi di simili fatti e un risarcimento adeguato;
191. chiede alla Commissione di effettuare una valutazione di tutta la legislazione antiterrorismo negli Stati membri nonché degli accordi, formali o informali, tra gli Stati membri e i servizi segreti di paesi terzi, nella prospettiva dei diritti dell'uomo, di riesaminare la legislazione che organismi internazionali o europei per i diritti dell'uomo reputano suscettibile di comportare possibili violazioni dei diritti dell'uomo e di proporre azioni volte ad evitare il ripetersi dei fatti di competenza della commissione temporanea;
192. stima necessario riesaminare, limitando e definendo in modo restrittivo le eccezioni derivanti dalla nozione di "segreto di Stato" anche nel quadro della prossima revisione del regolamento n. 1049/01, nonché l'adozione da parte delle istituzioni comunitarie di principi comuni per quanto riguarda il trattamento delle informazioni riservate, al fine di evitare abusi e deviazioni che sono sempre più inaccettabili nel contesto degli Stati democratici moderni, e in contraddizione con gli obblighi in materia di diritti dell'uomo; reputa necessario introdurre meccanismi specifici che consentano a parlamenti e giudici l'accesso alle informazioni segrete, nonché la pubblicazione delle informazioni dopo un determinato lasso di tempo;
193. rileva la recente creazione di un gruppo di lavoro ad alto livello composto di rappresentanti della Commissione e del Consiglio, nonché di rappresentanti governativi del ministero della giustizia e della sicurezza interna statunitensi, che costituisce il quadro politico per il dialogo UE-USA sui temi della sicurezza, in particolare per quanto riguarda le differenze di impostazione della questione del terrorismo nonché le preoccupazioni sollevate dalla commissione temporanea; ritiene necessario che il Parlamento europeo e il Congresso degli Stati Uniti siano associati a tale gruppo di lavoro ad alto livello, e che i suoi ordini del giorno, processi verbali, documenti esaminati e decisioni prese resi pubblici, al fine di assicurarne e rafforzarne la legittimità democratica e la trasparenza;
194. esorta i paesi europei, quando conducono operazioni militari in paesi terzi, a:
- garantire che qualunque centro detentivo istituito dalle loro forze militari sia soggetto al controllo civile e giudiziario e che sia vietata la detenzione in incommunicado;
- adottare misure positive volte ad impedire a qualunque altra autorità di gestire centri detentivi che non sono soggetti al controllo politico e giudiziario o in cui è consentita la detenzione in incommunicado;
Raccomandazioni di ordine giuridico
195. ritiene che i poteri della commissione temporanea di inchiesta del Parlamento debbano essere rafforzati e che pertanto occorra modificare conformemente la decisione interistituzionale che disciplina l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento;
196. ritiene che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente associato ogni qualvolta la Comunità o l'Unione europea adottino misure vincolanti aventi un'influenza sui diritti e le libertà civili;
197. chiede la creazione di un sistema di cooperazione adeguato e strutturato tra il Parlamento e gli organismi competenti delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa per le questioni attinenti alla sicurezza interna dell'Unione europea;
198. chiede una cooperazione rafforzata con i parlamenti nazionali al fine di condividere tutte le informazioni relative alla lotta contro il terrorismo internazionale;
199. sottolinea l'importanza di una definizione comune del concetto di "terrorismo"; ritiene che le Nazioni Unite siano il consesso più appropriata per definire tale concetto;
Servizi segreti
200. condivide pienamente le conclusioni del Segretario generale del Consiglio d'Europa, Terry Davis, sulla mancanza di meccanismi di controllo e di controllo giudiziario nei confronti dei servizi di sicurezza, quali espresse nel "Seguito alle relazioni del Segretario generale ai sensi dell'articolo 52 dell'ECHR" e si aspetta che le sue raccomandazioni siano tenute nel debito conto; invita gli Stati membri a esercitare un controllo parlamentare adeguato ed efficace (creando commissioni di controllo dotate di adeguati poteri di accesso ai documenti e a informazioni di bilancio) e di scrutinio giuridico sui rispettivi servizi segreti e di controspionaggio e le reti formali e informali di cui essi sono parte;
201. considera necessario rafforzare la Conferenza dei comitati di supervisione sui servizi segreti degli Stati membri, alla quale il Parlamento dovrebbe essere associato a pieno titolo;
202. ritiene che tutti i paesi europei debbano avere normative nazionali specifiche che disciplinino e controllino le attività dei servizi segreti di paesi terzi nel loro territorio nazionale, al fine di assicurare un miglior controllo e supervisione anche delle loro attività, nonché sanzionare gli atti o attività illegali, in particolare per quanto riguarda le violazioni di diritti dell'uomo;
203. ritiene particolarmente auspicabile il rafforzamento della cooperazione tra i servizi segreti e di sicurezza degli Stati membri, su base sia multilaterale – preferibilmente nel quadro dell'UE – sia bilaterale, purché sia creata a tal fine una base giuridica che garantisca il pieno scrutinio democratico parlamentare e giudiziario e che i diritti umani siano sempre rispettati e tutelati;
204. esorta il Consiglio e gli Stati membri a introdurre in via prioritaria un sistema di sorveglianza e controllo democratico delle attività comuni e coordinate di intelligence a livello europeo; propone che il Parlamento europeo svolga un ruolo importante in tale sistema di sorveglianza e controllo;
Traffico aereo
205. esorta gli Stati membri a garantire che l'articolo 3 della Convenzione di Chicago, che esclude gli aerei statali dal campo di applicazione della Convenzione, sia correttamente applicato affinché tutti gli aerei militari e/o della polizia possano sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi soltanto se previamente autorizzati;
206. invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per garantire che le autorizzazioni di sorvolo siano concesse ad aerei militari e/o della polizia soltanto a condizione che siano accompagnate da garanzie in materia di rispetto e di controllo dei diritti umani;
207. ritiene necessario applicare efficacemente, a livello tanto dell'UE quanto nazionale, la Convenzione di Tokyo sui reati e determinati altri atti commessi a bordo di aerei, in modo che l'esercizio della giurisdizione sia utilizzato per garantire l'osservanza di qualunque obbligo derivante da un accordo internazionale multilaterale, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani e che, se del caso, siano effettuati controlli a bordo;
208. invita la Commissione a elaborare adeguate proposte legislative sulla sicurezza dei trasporti, come previsto dall'articolo 71 del trattato CE, tenendo conto delle raccomandazioni formulate nella presente risoluzione;
209. ricorda le competenze comunitarie nel settore dei trasporti e, in particolare, della sicurezza dei trasporti; invita quindi la Commissione ad attivarsi immediatamente per assicurare l'attuazione delle raccomandazioni formulate dal Segretario generale del Consiglio d'Europa nonché dal Parlamento;
210. invita la Commissione a valutare l'adozione di regolamentazioni concernenti l'utilizzo, i controlli e la gestione dello spazio aereo europeo nonché l'utilizzazione degli aeroporti UE e la sorveglianza dell'aviazione non commerciale;
Convenzioni e accordi internazionali
211. esorta gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a perfezionare quanto prima la ratifica dell'accordo UE-USA 2003 sull'estradizione, adottando nel contempo misure adeguate per evitare un'interpretazione errata dell'articolo 12 dell'accordo, in modo da garantire che il suo campo di applicazione non si estenda oltre l'estradizione formale e non legittimi le consegne straordinarie;
212. invita i paesi europei a sostenere la rapida adozione da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle scomparse forzate, adottata il 29 giugno 2006 dal Consiglio dell'ONU per i diritti umani;
213. è convinto che, nel prevedere un'adeguata interpretazione e applicazione della Convenzione ONU contro la tortura, tutti i paesi europei debbano garantire che la loro definizione di tortura sia conforme all'articolo 1 della Convenzione e che gli obblighi relativi al divieto della tortura siano inoltre osservati anche per i trattamenti crudeli, inumani o degradanti di cui all'articolo 16 di tale Convenzione; ritiene che tutti i paesi europei debbano assicurare che l'articolo 3 sia debitamente applicato, in particolare in relazione alle attività dei loro servizi segreti;
214. afferma che, dato che la tutela contro il respingimento è maggiore ai sensi dell'ECHR che ai sensi della Convenzione contro la tortura, i paesi europei debbono garantire in ogni caso la tutela offerta dall'ECHR; ricorda a questo proposito che il principio di "non respingimento" è riconosciuto anche dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
215. invita tutti i paesi europei a firmare e ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e ad istituire meccanismi nazionali indipendenti per monitorare i luoghi di detenzione; sottolinea la necessità di assicurare che tutte le procedure procedenti dalle diverse convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo siano compatibili tra loro;
216. è dell'opinione che la commissione per la prevenzione della tortura (CPT) debba poter accedere senza alcun indugio o impedimento a qualunque luogo di detenzione all'interno dei paesi europei, comprese le basi militari straniere, e debba poter ottenere tutte le informazioni pertinenti relative a tali strutture detentive; a tale scopo, occorrerebbe rivedere tutti gli accordi bilaterali che limitano l'accesso della CPT;
217. esorta tutti i paesi europei a conformarsi alle disposizioni dello Statuto di Roma del Tribunale penale internazionale;
218. è convinto che l'Unione europea debba incoraggiare tutti i paesi terzi a sottoscrivere il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura nonché la Convenzione sulle scomparse forzate;
219. chiede ai paesi europei di stabilire norme precise che prevedano la possibilità di revoca dell'immunità statale nel caso di azioni illegali che violano i diritti dell'uomo;
Raccomandazioni di ordine amministrativo (a livello dell'UE)
220. è del parere che tutti i servizi interni in seno al Consiglio (tra cui l'Unità di pianificazione politica e il SITCEN) e alla Commissione (l'Unità per la gestione delle crisi e la prevenzione dei conflitti della Direzione generale Relazioni esterne e i servizi pertinenti della Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza) debbano essere rafforzati nel quadro dell'attuazione della strategia di sicurezza dell'Unione europea e della strategia di lotta contro il terrorismo, in stretta cooperazione con tutti gli Stati membri, e che la loro cooperazione reciproca, oltre che con gli Stati membri, debba essere chiaramente disciplinata assicurando la protezione dei dati; ritiene che il Parlamento debba essere pienamente associato al riguardo, conferendogli poteri di supervisione analoghi a quelli dei comitati parlamentari di supervisione nazionali, e che alla Corte di giustizia debba essere attribuita giurisdizione in materia; sottolinea che le competenze dell'Unione europea nel campo della lotta contro il terrorismo dovrebbero essere considerevolmente rafforzate;
Relazioni dell'UE con i paesi terzi
221. esorta l'Unione europea a sottolineare, nei suoi contatti con i paesi terzi, che il quadro giuridico adeguato per disciplinare la lotta internazionale contro il terrorismo è costituito dal diritto penale e dal diritto internazionale in materia di diritti umani;
222. sottolinea la necessità di un dialogo politico con gli Stati Uniti, oltre che con altri partner strategici dell'Unione europea, in materia di sicurezza, al fine di lottare contro il terrorismo in modo efficace e ricorrendo a mezzi legali;
223. invita l'Unione europea a ricordare che la piena applicazione della "clausola democratica" è fondamentale nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare quelli con cui ha stipulato accordi; invita l'Egitto, la Giordania, la Siria e il Marocco a chiarire il proprio ruolo nell'ambito del programma di consegne straordinarie;
224. è fermamente convinto che sia necessario promuovere, nel quadro delle Nazioni Unite, codici di condotta per tutti i servizi militari e di sicurezza che siano basati sul rispetto dei diritti umani, del diritto umanitario e del controllo politico democratico, analogamente al Codice di condotta del 1994 sugli aspetti politico-militari della sicurezza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;
Conclusioni finali
225. rileva, tenuto conto dei poteri di cui disponeva e del tempo concessole e della segretezza delle azioni indagate, che la sua commissione temporanea non è stata messa in condizione di approfondire pienamente tutti i casi di abusi e di violazioni che rientravano tra le sue competenze, e che pertanto le sue conclusioni non sono esaustive;
226. ricorda i principi e i valori su cui è fondata l'Unione europea, così come sono sanciti all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, e invita le istituzioni europee ad assumersi le rispettive responsabilità alla luce dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea e di tutte le altre disposizioni pertinenti dei trattati e ad adottare tutte le misure adeguate alla luce delle conclusioni dei lavori della sua commissione temporanea, dei fatti rivelati nel corso dell'inchiesta della commissione temporanea e di ogni altro elemento che possa emergere in futuro; si attende che il Consiglio avvii audizioni e apra senza indugio un'indagine indipendente, come previsto dall'articolo 7, e imponga ove necessario sanzioni agli Stati membri in caso di gravi e persistenti violazioni dell'articolo 6, nonché in quello in cui una violazione dei diritti dell'uomo sia stata dichiarata da un organismo internazionale ma non siano state prese misure per porvi riparo;
227. ritiene che non sia stato rispettato il principio di leale cooperazione sancito dai trattati, che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea di prendere tutte le misure necessarie ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dai trattati, quale il rispetto dei diritti umani, o derivanti da azioni delle istituzioni dell'UE quale l'accertamento della verità sui presunti voli e carceri della CIA, e di facilitare il raggiungimento dei compiti e degli obiettivi UE;
228. ricorda che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, uno Stato è considerato responsabile della violazione materiale delle disposizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, e quindi anche dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, non solo quando la sua responsabilità diretta può essere accertata senza alcun dubbio, ma anche quando esso ometta di rispettare l'obbligo positivo di svolgere un'indagine indipendente e imparziale su accuse ragionevoli relative a tali violazioni;
229. prende atto delle informazioni trasmesse da operatori mediatici degni di fede secondo cui continuano ad avere luogo consegne straordinarie, detenzioni illegali e tortura sistematica a danno di molte persone e tiene conto del fatto che, alla luce della dichiarazione dell'attuale governo degli Stati Uniti, continuerà il ricorso a consegne straordinarie e a centri di detenzione segreta; chiede pertanto lo svolgimento di un vertice UE-USA contro il terrorismo al fine di porre fine a tali prassi inumane e illegali e ribadisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo è coerente con gli obblighi internazionali sanciti dal trattato in materia di diritti dell'uomo e contro la tortura;
230. incarica la sua commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, se necessario in cooperazione con la commissione per gli affari esteri, in particolare la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo, di proseguire a livello politico i lavori della commissione temporanea e di controllare l'evolversi della situazione e, in particolare qualora non venga presa nessuna iniziativa adeguata dal Consiglio e/o dalla Commissione, di determinare se esista un rischio evidente di una grave violazione dei principi e dei valori su cui si fonda l'Unione europea e di sottoporre qualsiasi risoluzione, basati sugli articoli 6 e 7 sul trattato sull'Unione europea, che possa risultare necessaria nel presente contesto;
231. chiede al suo Segretario generale, perlomeno in osservanza del regolamento n. 1049/2001, di divulgare su Internet e con altri mezzi di diffusione tutti i documenti ricevuti, prodotti ed esaminati, nonché gli atti dei lavori della commissione temporanea e invita il Segretario generale a far sì che venga seguito l'evolversi della situazione nell'ambito del mandato della commissione temporanea anche dopo il suo scioglimento;
232. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi associati, nonché al Consiglio d'Europa, alla NATO, alle Nazioni Unite e al governo e alle due camere del Congresso degli Stati Uniti e di chiedere loro di tenere il Parlamento informato di ogni eventuale sviluppo nei settori rientranti nell'ambito del mandato della commissione temporanea.
Questa relazione finale è il frutto di un intenso anno di lavoro che ha visto direttamente coinvolti 46 deputati di tutti i gruppi politici, supportati dai funzionari del segretariato e dagli staff dei gruppi politici.
A conferma dell'impegno e della complessità del lavoro svolto, il relatore vuole ricordare alcune cifre significative:
- 33 riunioni di commissioni (ovvero più di 110 ore di riunione ufficiali);
- 10 riunioni del Bureau e con i coordinatori dei gruppi politici;
- 7 delegazioni ufficiali della commissione (Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; Stati Uniti; Germania; Regno Unito; Romania; Polonia; Portogallo)
- circa 200 testimoni auditi in commissione o in occasione delle missioni;
- 19 casi di extraordinary renditions presi in esame (tra questi va sottolineata la testimonianza diretta di quattro vittime di renditions);
- circa 700 emendamenti presentati ad entrambi i testi della risoluzione, provvisoria e finale;
- Migliaia di pagine di documenti ricevute e analizzate dalla commissione.
Il relatore ricorda che tutti i documenti prodotti (relazioni, documenti di lavoro, processi verbali e trascrizioni delle riunioni, relazioni delle delegazioni ufficiali, ecc.), così come i documenti ricevuti (eccettuati quelli di carattere confidenziale), saranno resi disponibili anche al pubblico.
Tutto il lavoro prodotto (i fatti analizzati, le testimonianze raccolte e i documenti ricevuti) viene ripreso nei nove documenti di lavoro che hanno lo scopo di dimostrare, approfondire e completare le conclusioni politiche della risoluzione finale. Tra questi documenti di lavoro, il relatore vuole soffermarsi sugli ultimi, in ordine di tempo, presentati:
- Il documento di lavoro n. 7 è dedicato all'approfondimento dei singoli casi di extraordinary renditions esaminati da questa commissione, attraverso i dati relativi ai voli CIA utilizzati per il trasporto dei detenuti. Le informazioni su questi voli, fornite da Eurocontrol, costituiscono una prova inconfutabile delle extraordinary renditions. Emerge, in particolare, un quadro di illegalità non casuali né episodiche: l'esistenza di circuiti di extraordinary renditions che prevedono l'uso abituale degli aeroporti europei come stop-over o staging points per le missioni illegali dell'intelligence americana finalizzate al sequestro di presunti terroristi
Il documento di lavoro n. 8 consiste in uno studio analitico delle shell companies e degli aerei di cui si è servita la CIA per i 1245 voli di cui la nostra commissione ha potuto ricostruire ogni dettaglio: le caratteristiche degli aerei utilizzati, gli aeroporti di provenienza e di arrivo, il timing dei voli, gli scali intermedi e in particolare le cosiddette suspicious locations, ovvero quei luoghi di provenienza od origine in cui la commissione temporanea ha potuto constatare l'esistenza di centri di detenzione dove l'uso della tortura è risultato essere una pratica abituale.
- Il documento di lavoro n. 9 riguarda infine un quadro analitico e riepilogativo, paese per paese, delle informazioni raccolte dalla nostra commissione sui casi di extraordinary renditions, sui presunti centri di detenzione clandestina e sui ruoli delle autorità nazionali
Va ricordato che, dietro la rigorosa enumerazione di episodi, evidenze e responsabilità contenute nella relazione vi sono anzitutto storie di esseri umani, in molti casi (e solo dopo anni di detenzione) riconosciuti del tutto estranei alle accuse mosse contro di loro. Si tratta di uomini privati dei loro più elementari diritti, spesso costretti a subire trattamenti degradanti e umilianti. È bene tenere a mente che di queste vittime di extraordinary renditions - molto spesso cittadini o residenti europei - ci siamo potuti occupare solo perché la loro vicenda era ormai di pubblico dominio. Temiamo che molti altri abbiano subito il loro medesimo destino senza che la Storia (né questa Commissione) si sia potuta prendere cura di loro.
Infine, come complemento a queste motivazioni e alle conclusioni politiche incluse nelle due relazioni, il relatore allega tre documenti:
- Un riepilogo di tutte le attività intraprese dalla commissione temporanea TDIP (allegato 1).
- La lista di tutte le persone che hanno testimoniato davanti alla commissione o nel quadro di una delegazione ufficiale (allegato 2).
- Un documento che riprende, dettagliatamente, la cooperazione offerta da ciascun Paese europeo alla nostra commissione (allegato3).
- La lista di tutte le persone che hanno declinato l'invito di incontrare la commissione temporanea TDIP (allegato 4)
Per concludere, è dovere del relatore ricordare che questa relazione finale, così come tutti i documenti e le analisi da lui prodotti, sono il frutto di un difficile lavoro collettivo al quale hanno dato il loro apporto molti colleghi deputati (di tutti i gruppi politici). Una menzione particolare va ai funzionari del segretariato della commissione e ai collaboratori più prossimi del relatore insieme a tutti gli altri funzionari del Segretariato generale del Parlamento europeo e degli altri gruppi politici, anch'essi impegnati nel faticoso lavoro di questi mesi. A ciascuno di loro va la nostra gratitudine.
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