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Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea |
(ottobre
2000)
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più
stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace
fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio
spirituale e morale l'Unione si fonda sui valori indivisibili
e universali di dignità umana di libertà, di uguaglianza
e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia
e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della
sua azione istituendo la cittadinanza dell' Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e di questi valori comuni,
nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni
dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati
membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello
nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno
sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione
delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché
la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario,
rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela
dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società,
del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e
dei compiti della Comunità e dell'Unione e del principio
di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare
dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e
dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle
carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio
d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee e da
quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il godimento
di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri
nei confronti degli altri come pure della comunità umana
e delle generazioni future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed
i principi enunciati qui di seguito.
CAPO I - DIGNITÀ
Art. 1: Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere
rispettata e tutelata.
Art. 2: Diritto alla vita
· 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
· 2. Nessuno può essere condannato alla pena di
morte, né giustiziato.
Art. 3: Diritto all'integrità della
persona
· 1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità
fisica e psichica.
· 2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono
essere in particolare rispettati: il divieto delle pratiche
eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione
delle persone; il divieto di fare del corpo umano e delle sue
parti in quanto tali una fonte di lucro; i divieto della clonazione
riproduttiva degli esseri umani.
• il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge
• il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare
di quelle aventi come scopo la selezione delle persone
• il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti
in quanto tali una fonte di lucro
• il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri
umani.
Art. 4: Proibizione della tortura e delle pene
o trattamenti inumani o degradanti
· Nessuno può essere sottoposto a tortura, né
a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Art. 5: Proibizione della schiavitù
e del lavoro forzato
· Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù
o di servitù
· Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro
forzato o obbligatorio
· È proibita la tratta degli esseri umani
CAPO II - LIBERTÀ
Art. 6: Diritto alla libertà e alla
sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Art. 7: Rispetto della vita privata e della
vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Art. 8: Protezione dei dati di carattere personale
· 1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati
di carattere personale che lo riguardano.
· 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio
di lealtà, per finalità determinate e in base
al consenso della persona interessata o a un altro fondamento
legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto
di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne
la rettifica.
· 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al
controllo di un'autorità indipendente.
Art. 9: Diritto di sposarsi e di costituire
una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia
sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Art. 10: Libertà di pensiero, di coscienza
e di religione
· 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include
la libertà di cambiare religione o credo, così
come la libertà di manifestare la propria religione o
il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico
o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche
e l'osservanza dei riti.
· 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Art. 11: Libertà di espressione e d'informazione
· 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà di opinione
e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
· 2. La libertà dei media e il loro pluralismo
sono rispettati.
Art. 12: Libertà di riunione e di associazione
· 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti
i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico,
il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
· 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono
a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Art. 13: Libertà delle arti e delle
scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà
accademica è rispettata.
Art. 14: Diritto all'istruzione
· 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso
alla formazione professionale e continua.
· 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
· 3. La libertà di creare istituti di insegnamento
nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto
dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei
loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che
ne disciplinano l'esercizio.
Art. 15: Libertà professionale e diritto
di lavorare
· 1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare
una professione liberamente scelta o accettata.
· 2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà
di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro.
· 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati
a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a
condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini
dell'Unione.
Art. 16: Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente
al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Art. 17: Diritto di proprietà
· 1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà
dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne
e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere
privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro
il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per
la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
Art. 18: Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme
stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e
dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei
rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Art. 19: Protezione in caso di allontanamento,
di espulsione e di estradizione
· 1. Le espulsioni collettive sono vietate.
· 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o
estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di
essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre
pene o trattamenti inumani o degradanti.
CAPO III - UGUAGLIANZA
Art. 20: Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Art. 21: Non discriminazione
· 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della
pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche,
la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap,
l'età o le tendenze sessuali.
· 2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce
la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza,
fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati
stessi.
Art. 22: Diversità culturale, religiosa
e linguistica
· L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa
e linguistica.
· 2. La proprietà intellettuale è protetta.
Art. 23: Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in
tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro
e di retribuzione. Il principio della parità non osta
al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Art. 24: Diritti del bambino
· 1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure
necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente
la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle
questioni che li riguardano in funzione della loro età
e della loro maturità.
· 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi
compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.
· 3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente
relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo
qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Art. 25: Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre
una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita
sociale e culturale.
Art. 26: Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare
di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale
e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
CAPO IV - SOLIDARIETÀ
Art. 27: Diritto dei lavoratori all'informazione
e alla consultazione nell'ambito dell'impresa.
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite,
ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in
tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto
comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Art. 28: Diritto di negoziazione e di azioni
collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni
e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere
contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere,
in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per
la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Art. 29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Art. 30 :Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle
legislazioni e prassi nazionali.
Art. 31: Condizioni di lavoro giuste ed eque
· Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane,
sicure e dignitose.
· Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri
e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Art. 32: Divieto del lavoro minorile e protezione
dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per
l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età
in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni
di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti
contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa
minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale,
morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Art. 33: Vita familiare e vita professionale
· 1. È garantita la protezione della famiglia
sul piano giuridico, economico e sociale.
· 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita
professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato
contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità
e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a
un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Art. 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale
· 1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso
alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che
assicurano protezione in casi quali la maternità, la
malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni
e prassi nazionali.
· 2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente
all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.
· 3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e
la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire
un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di
risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal
diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Art. 35: Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria
e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni
e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte
le politiche ed attività dell'Unione è garantito
un livello elevato di protezione della salute umana.
Art. 36: Accesso ai servizi d'interesse economico
generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione,
questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse
economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi
nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità
europea.
Art. 37: Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento
della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo
sostenibile.
Art. 38: Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato
di protezione dei consumatori.
CAPO V - CITTADINANZA
Art. 39: Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni del Parlamento europeo
· 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto
e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
· 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio
universale diretto, libero e segreto.
Art. 40: Diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità
alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Art. 41: Diritto ad una buona amministrazione
· Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo
riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro
un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.
· Tale diritto comprende in particolare:
• il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima
che nei suoi confronti venga adottato un
provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;
• il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo
che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi
interessi della riservatezza e del segreto professionale;
• l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie
decisioni.
· Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte
della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni
o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente
ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
· Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni
dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere
una risposta nella stessa lingua.
Art. 42: Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo,
del Consiglio e della Commissione.
Art. 43: Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di sottoporre al mediatore dell'Unione casi di
cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli
organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale
di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Art. 44: Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Art. 45: Libertà di circolazione e di
soggiorno
· 1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
· 2. La libertà di circolazione e di soggiorno
può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che
risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Art. 46: Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese
terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non
è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche
e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni
dei cittadini di detto Stato.
CAPO VI - GIUSTIZIA
Art. 47: Diritto a un ricorso effettivo e a
un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti
dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un
ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni
previste nel presente Art.. Ogni individuo ha diritto a che
la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro
un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale,
precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà
di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che
non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio
a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare
un accesso effettivo alla giustizia.
Art. 48: Presunzione di innocenza e diritti
della difesa
· 1. Ogni imputato è considerato innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia statalegalmente provata.
· 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito
ad ogni imputato.
Art. 49: Principi della legalità e della
proporzionalità dei reati e delle pene
· 1. Nessuno può essere condannato per un'azione
o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa,
non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto
internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui
il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione
del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più
lieve, occorre applicare quest'ultima.
· 2. Il presente Art. non osta al giudizio e alla condanna
di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che,
al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine
secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
· 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate
rispetto al reato.
Art. 50: Diritto di non essere giudicato o
punito due volte per lo stesso reato.
Nessuno
può essere perseguito o condannato per un reato per il
quale è già stato assolto o condannato nell'Unione
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla
legge.
CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 51: Ambito di applicazione
· 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano
alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del
principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri
esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto,
i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi
e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze.
· 2. La presente Carta non introduce competenze nuove
o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, né
modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Art. 52: Portata dei diritti garantiti
· 1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti
e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono
essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale
di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio
di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni
solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a
finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione
o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
· 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che
trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull'Unione
europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti
dai trattati stessi.
· 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti
a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti
dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non osta
al diritto dell'Unione di concedere una protezione più
estesa.
Art. 53: Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione,
dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni
internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti
gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Art. 54: Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata
nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività
o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle
libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre
a tali diritti e libertà limitazioni più ampie
di quelle previste dalla presente Carta.
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