in vigore dal 1.1.2002 A partire dal 1.1.2002 devono essere utilizzati da tutti i produttori/detentori e gestori di rifiuti (trasportatori, recuperatori, smaltitori ecc.) i nuovi codici rifiuti (CER).Con il nuovo CER vengono introdotti circa 470 nuovi codici e vengono soppressi circa 280 codici originari. Dei 470 nuovi codici circa 260 sono rifiuti pericolosi. A) La normativa Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 6 settembre 2000, L 226 è stata pubblicata la Decisione della commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Con tale atto la Commssione CE ha sostituito le sue due precedenti decisioni sul tema, la 94/3/CEE recante il CER e la 94/904/CE recante l`elenco europeo dei rifiuti pericolosi. Questi elenchi sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 5.2.1997, n. 22, (allegati A e D), e sono da utilizzare fino al 31.12.2001. A pochi mesi dall'emanazione della decisione n. 2000/532/CE la Commissione delle Comunità Europee è intervenuta con la decisione di modifica n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 16 febbraio 2001, L 47. Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata un ulteriore modifica, la Decisione n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001. Una ulteriore modifica è stata poi introdotta con la Decisione del Consiglio n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 28 luglio 2001, L 203. Riassumendo, per verificare quali nuovi codici rifiuti dovranno essere utlizzati dal 1.1.2002 bisognerà consultare quindi le seguenti decisioni: B) Come si individuano i rifiuti all`interno del nuovo CER (Riportiamo l'allegato della modifica della decisione della commissione n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001) Allegato Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi Introduzione Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva (annotazione: riguarda le esenzioni dalla normativa sui rifiuti come per esempio i rifiuti radioattivi, le acque di scarico, ecc.). 3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli)o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01. 3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto. 3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16. 3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1. C) I rifiuti pericolosi Nel nuovo elenco CER sono riportati in un unico elenco sia i rifiuti non pericolosi che quelli pericolosi, i quali vengono individuati mediante un asterisco ( esempio "11 03 01* rifiuti contenenti cianuro“). Per determinare se un rifiuto è pericoloso o meno vi sono due sistemi (i rifiuti pericolosi del nuovo CER sono stati determinati in questa maniera): I criteri attraverso i quali individuare le sostanze pericolose presenti nel rifiuto sono quelli eseguiti in base all`art. 2 della decisione n. 2000/532/CE modificato dall`art. 1 della decisione n. 2001/118/CE di seguito riportato. Articolo 2 Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 [*] del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche: [*] L'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo" è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine "teratogena" è stato sostituito dall'espressione "sostanza tossica per il ciclo riproduttivo", in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H 10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE. [**] La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi e successive modifiche. D) Le "voci specchio" Alla lettera C) 2 abbiamo visto che per alcuni rifiuti pericolosi si fa riferimento a concentrazioni limite (CL) di sostanze pericolose presenti nel rifiuto, concentrazioni che abbiamo specificato in dettaglio al punto C) di questa circolare. Questi rifiuti sono rifiuti pericolosi e come tali anche essi identificati nel nuovo catalogo con un asterisco (*). Lo stesso rifiuto può essere sotto la concentrazione limite (rifiuto non pericoloso) e quindi si può utilizzare la cosidetta " voce specchio“. In casi dubbi è obbligatorio effettuare un`analisi per dimostrare la non pericolosità del rifiuto. Esempio: 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (si utilizza qualora si è certi della pericolosità del rifiuto, cioè supera le CL) 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (si utilizza qualora si ritiene che il rifiuto non abbia le caratteristiche di pericolosità di cui all`allegato III alla direttiva 91/689/CEE: da H3 ad H8; H10; H11 nei limiti indicati dall`articolo 2 della decisione n. 2000/532/CE. Per i rifiuti pericolosi dove non esiste una voce specchio, la loro pericolosità è stata determinata secondo i seguenti criteri: In questi due casi, non è possibile effettuare delle analisi e quindi il rifiuto viene tassativamente classificato come rifiuto pericoloso. Esempio: 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati (il rifiuto contiene tra le altre le caratteristiche di pericolo H1; H2; H12; H13; H14 per le quali basta solo la „presenza“ e non una concentrazione limite) 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida (rifiuto pericoloso per la provenienza da un certo ciclo produttivo) E) Obblighi per le imprese E 1) Cosa deve fare un produttore e/o detentore di rifiuti a partire dal 1.1.2002? E 2) Cosa devono fare i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ecc.)? Riportiamo al punto 1 il testo del disegno di legge "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive“ che riporta gli adempimenti da effettuare da parte dei gestori di rifiuti: I soggetti di cui ai punti sopra dovranno allegare alle autorizzazioni o iscrizioni già in loro possesso (cioè quelle prima del 1.1.2002) anche la domanda comprovante la richiesta di nuova autorizzazione, inoltrata agli enti competenti, nella quale sono indicati i nuovi codici CER. |