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Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo |
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite
il 10 Dicembre 1948
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali
ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà,
della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti
dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godono della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato
come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo
siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo
sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione
contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo
dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo,
nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere
il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire,
in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste
libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e
di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale
e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto
fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità
e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire
gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione,
di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o
del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese
o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione
di sovranità.
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla
sicurezza della propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù
o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento
o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della
sua personalità giuridica.
Art. 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti
hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento
a tale discriminazione.
Art. 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di
ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino
i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o
dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato,
detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza,
ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente
e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa
penale che gli venga rivolta.
Art. 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente
in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie
per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato,
non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il
diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta
alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il
reato sia stato commesso.
Art. 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze
arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua
casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore
e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Art. 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento
e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso
il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Art. 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi
asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie
ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Art. 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Art. 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi
e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza,
cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al
matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il
libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della
società e ha diritto ad essere protetta dalla società
e dallo Stato.
Art. 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà
privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
Art. 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero,
coscienza e di religione; tale diritto include la libertà
di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare,
isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche,
nel culto e nell'osservanza dei riti.
Art. 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e
di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per
la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Art. 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione
e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Art. 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità
del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso
periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale
ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.
Art. 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto
alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso
lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici,
sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed
al libero sviluppo della sua personalità.
Art. 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego,
a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa
e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia
un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Art. 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo
in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro
e ferie periodiche retribuite.
Art. 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione,
e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto
alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità
vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure
ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di
esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Art. 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari
e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata
di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile
a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte
le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di
istruzione da impartire ai loro figli.
Art. 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla
vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali
e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria
e artistica di cui egli sia autore.
Art. 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale
nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Art. 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della
sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che
sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun
caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite.
Art. 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato
nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o
persona di esercitare un'attività o di compiere un atto
mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.
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