Il diritto di petizione

È il diritto di cui gode ogni cittadino dell' Unione europea di presentare una istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità.

Il diritto di petizione è il diritto di cui gode ogni cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi associazione o persona giuridica che abbia la sede sociale in uno Stato membro, di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini, una istanza o un reclamo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo riguardi direttamente (articoli 21 e 94, ex articoli 8 D e 138 D del trattato CE).
Il diritto di petizione è esteso anche ai cittadini non comunitari che risiedano in uno degli Stati dell’Unione.
Le petizioni riguardano perciò il diritto comunitario, la sua attuazione negli Stati membri e casi concreti o presunti di abusi da parte di governi o autorità nazionali o locali, in violazione delle norme comunitarie.
Le petizioni sono trattate dalla apposita Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo, composta da 47 eurodeputati.
La Commissione ha l’obbligo di rispondere a tutte le petizioni e informare del seguito dato e delle conclusioni di ogni pratica.
La Commissione esamina la ricevibilità delle domande e, ove lo ritenga opportuno – nei casi di violazioni da parte di istituzioni comunitarie - può sottoporre la questione all'attenzione del Mediatore europeo. Inoltre, al fine di preparare il proprio parere sulla petizione ritenuta ricevibile, essa può chiedere alla Commissione europea di trasmetterle determinati documenti o informazioni.
Il 15 aprile 1999 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulle deliberazioni della commissione delle petizioni nel corso dell'anno parlamentare 1998-1999. La Commissione Petizioni ha esaminato circa 450 richieste, in particolare nel settore della sicurezza sociale, dell'ambiente, della fiscalità, della libera circolazione delle persone e del riconoscimento dei diplomi.
La Commissione europea è stata consultata in merito alla maggior parte delle petizioni esaminate ed ha trasmesso al Parlamento comunicazioni sui vari fascicoli. In diversi casi, gli interventi della Commissione e del Parlamento hanno permesso di dare soddisfazione ai firmatari.
Anche nei casi in cui le raccomandazioni della Commissione parlamentare per le petizioni non diano luogo a obblighi legali diretti per le parti in causa, essa è comunque venuta a conoscenza di infrazioni al diritto comunitario. Può raccomandare l'avvio da parte della Commissione europea di procedure di infrazione contro uno Stato membro per mancato recepimento del diritto comunitario o sua abusiva applicazione. Queste procedure provocano spesso modifiche alla legislazione nazionale. La commissione, comunque, non può risarcire parti private coinvolte in un contenzioso e neppure avviare procedure d'infrazione nei confronti di Stati membri.
Ecco un percorso schematico ma esaustivo di questo importante strumento a disposizione dei cittadini dell’Unione.

Chi può presentare una petizione?

Si ha il diritto di presentare una petizione, a titolo individuale o collettivo, se si è:
- cittadini dell'Unione Europea
- cittadini non comunitari che vivono in un paese dell'Unione europea.
- una società, organizzazione o associazione (persona fisica o giuridica) che risiede o ha la propria sede sociale in uno Stato dell'Unione europea, o ancora

Su cosa può vertere una petizione?

Si ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento Europeo su aspetti legati all'attività comunitaria e che toccano direttamente l'interessato.
La petizione può vertere:
- su una richiesta che discende da un'esigenza generale (ad es., la difesa del patrimonio);
- un reclamo individuale (ad esempio: riconoscimento dei diritti alla sicurezza sociale, alla pensione, agli assegni familiari, etc.);
- una domanda al Parlamento affinché prenda posizione su un settore di interesse pubblico (ad esempio: difesa dei diritti dell'uomo, protezione dell'ambiente, etc.).
L'oggetto della petizione deve in ogni caso avere attinenza con i settori di attività dell'Unione europea e con le norme del diritto comunitario.
Ad esempio, tra i principi e gli obiettivi dell'Unione europea figurano:

- la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali;
- la non discriminazione in base alla nazionalità;
- la parità di trattamento tra uomini e donne;
- la tutela dell'ambiente;
- l'armonizzazione fiscale.

Semplici richieste d'informazione non vengono prese in considerazione dalla commissione per le petizioni.

Quali condizioni occorre rispettare per presentare una petizione?

La petizione puo’ essere redatta in qualunque forma il petizionario la ritenga adeguata. Non esistono formulari da riempire né forme obbligatorie.
La petizione dovrà pur tuttavia rispettare le seguenti condizioni: recare nome, nazionalità, professione e domicilio del firmatario, (nel caso di petizioni collettive devono figurare il nome, la nazionalità, la professione e il domicilio del presentatore o almeno del primo firmatario), essere scritta in modo chiaro e leggibile, essere firmata.
La petizione può contenere allegati, soprattutto le copie dei documenti probanti di cui si dispone.

Una petizione può essere presentata via Internet: http://www.europarl.eu.int/petition/petition_it.htm
Dopo aver inviato la petizione per via elettronica, il petizionario riceverà una ricevuta di ritorno, sempre per via elettronica.
La petizione deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

Quale seguito viene dato all’arrivo di una petizione?

Se soddisfano le condizioni di cui ai punti precedenti, le petizioni vengono iscritte in un registro generale nell'ordine di arrivo.
Le petizioni iscritte nel registro generale sono inviate alla commissione per le petizioni che verifica innanzitutto se hanno attinenza con i settori di attività dell'Unione europea.
Se la petizione non rientra nell'ambito delle attività dell'Unione europea è dichiarata irricevibile. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione per le petizioni sono archiviate. La commissione per le petizioni notificherà la sua decisione.
A seconda dell'oggetto della petizione, la commissione per le petizioni può suggerire di rivolgersi a un'altra autorità europea non comunitaria (ad esempio: la Commissione europea dei diritti dell'uomo) o nazionale (ad esempio: i difensori civici nazionali o le commissioni responsabili del trattamento delle petizioni nei Parlamenti degli Stati membri).
Non essendo un'autorità giudiziaria, il Parlamento europeo non può né emettere sentenze né annullare decisioni giudiziarie degli Stati membri.
Se la petizione rientra nell'ambito delle attività dell'Unione europea, è dichiarata ricevibile e sottoposta a un esame di merito. La commissione per le petizioni decide il tipo di azione da intraprendere e terrà in ogni caso informati delle decisioni che saranno state prese.

Petizioni ritenute ricevibili

A seconda dei casi la commissione per le petizioni può:
- invitare la Commissione europea a fornirle informazioni circa il rispetto della legislazione comunitaria in materia (ad esempio: petizioni aventi per oggetto il riconoscimento dei diplomi acquisiti in uno Stato membro da parte di un altro Stato membro, petizioni attinenti al riconoscimento dei diritti sociali dei lavoratori migranti, ecc.);
- trasmettere la petizione a altre commissioni del Parlamento europeo affinché avviino un'azione (ad esempio: tenerne conto nell'ambito delle rispettive attività soprattutto di ordine legislativo);
- presentare una relazione alla votazione del Parlamento;
- stabilire un parere e chiedere al Presidente del Parlamento di trasmetterlo al Consiglio e/o alla Commissione perché prendano provvedimenti.

Pubblicità delle petizioni

Le petizioni iscritte nel registro generale e le decisioni più importanti relative alla loro procedura di esame sono annunciate in seduta plenaria del Parlamento europeo. Tali comunicazioni figurano nel processo verbale della seduta.
Il testo delle petizioni iscritte nel registro e il testo del parere della commissione che correda la trasmissione di una petizione sono depositati negli archivi del Parlamento dove possono essere consultati da qualsiasi deputato.